Attività in più Stati, si applica la legge del luogo di lavoro prevalente
- 15 Dicembre 2025
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Per individuare la legge applicabile a un contratto individuale di lavoro svolto dapprima in più Stati Ue e poi in un unico Paese, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’ultimo periodo di esecuzione del contratto di lavoro per determinare il criterio del collegamento più stretto. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-485/24) su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione francese. Al centro della pronuncia, la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sostituita dal regolamento 593/2008, applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. La controversia riguardava un conducente di una società di trasporti con sede in Lussemburgo. Il contratto di lavoro indicava come legge applicabile quella del Lussemburgo, specificando i Paesi interessati in via principale dai trasporti effettuati dal lavoratore. Il datore di lavoro aveva deciso di ridurre le ore di impiego e, dopo l’opposizione del dipendente, l’azienda aveva comunque provveduto alla sua iscrizione nel sistema francese di sicurezza sociale in quanto più del 50% della sua attività lavorativa si era svolta in Francia. Il lavoratore si era opposto e, a seguito del suo rifiuto di accettare la riduzione dell’orario di lavoro, era stato licenziato. Di qui il ricorso al tribunale del lavoro di Digione che, però, aveva respinto la domanda sulla base della legge del Lussemburgo, applicabile, secondo i giudici, in quanto scelta dalle parti. La Corte di appello aveva annullato la pronuncia di primo grado perché la scelta della legge applicabile non poteva privare il lavoratore, in base alla Convenzione di Roma, della protezione delle norme imperative della legge francese. La Corte di cassazione, prima di decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici. Nodo della questione è l’individuazione del criterio di collegamento da utilizzare e, quindi, della legge applicabile al contratto. La Convenzione di Roma prima e il regolamento poi, individuano come criterio principale la scelta di legge. Tuttavia, nei contratti individuali di lavoro, proprio per tutelare la parte debole del contratto, si precisa che tale scelta non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta. Si tratta, in particolare, secondo l’articolo 6, della legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente l’attività o, in mancanza, della legge dello Stato in cui si trova la sede che ha proceduto ad assumere il dipendente. In ogni caso, se il contratto di lavoro ha un collegamento più stretto con un altro Paese la legge di tale Stato sostituirà le altre. La Convenzione – scrive la Corte – non precisa il periodo del rapporto di lavoro da prendere in considerazione per stabilire il Paese in cui il dipendente compie abitualmente il suo lavoro. Di conseguenza, per svolgere questo accertamento, che è centrale per richiamare la legge da applicare, si dovrà «tenere conto del rapporto del lavoro nel suo insieme». Spetta poi al giudice nazionale accertare, dall’insieme delle circostanze, se vi è un collegamento più stretto con un altro Paese. Nel compiere quest’accertamento, in una situazione particolare come quella in esame in cui il lavoratore inizialmente svolgeva l’attività in più Stati e, nell’ultimo periodo principalmente in Francia, la Corte ha sottolineato che i giudici nazionali devono considerare il rapporto di lavoro nel suo insieme. Così, tra gli elementi da prendere in considerazione, oltre al luogo in cui il lavoratore versa le imposte, quello in cui beneficia del sistema di previdenza sociale, di assicurazione malattia, il giudice nazionale dovrà considerare il luogo in cui il lavoratore ha svolto, nell’ultimo periodo di esecuzione del contratto, la sua attività arrivando così a individuare il Paese con il quale contratto di lavoro ha il collegamento più stretto e garantire una migliore protezione al lavoratore.
Fonte: SOLE24ORE