Assegno di incollocabilità: adeguati i limiti d'età

Assegno di incollocabilità: adeguati i limiti d'età

  • 15 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
L'INAIL, con Circ. 11 dicembre 2025 n. 55, ha comunicato le istruzioni per l'adeguamento periodico dei limiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, rendendo noto che, dal 1° gennaio 2026, viene estesa la fruizione dell'assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età. La ratio del criterio dell'adeguamento periodico dell'età pensionabile. Il Decreto sicurezza ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile (art. 9 c. 1 DL 159/2025, pubblicato in GU n. 254 del 31 ottobre 2025) La disposizione mira ad allineare automaticamente il riconoscimento del beneficio all'età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguato dal legislatore in base alla speranza di vita, eliminando così il riferimento a un'età specifica. Modifica dei criteri per la erogazione dell'assegno di incollocabilità. L'assegno di incollocabilità assicura una prestazione economica rivalutata periodicamente, erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostituiva dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private (art. 180 DPR 1124/65). L'assegno viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l'impossibilità di essere collocato in attività lavorativa. I requisiti attuali per la erogazione dell'assegno sono i seguenti:

- età non superiore a 65 anni;
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- non applicabilità, nei confronti degli invalidi in possesso dei requisiti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria.
Il DL sicurezza, quindi, adegua il diritto al mantenimento dell'assegno di incollocabilità ai nuovi limiti anagrafici previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria, in coerenza con gli adeguamenti periodici dell'età pensionabile e con il principio di tutela del lavoro (art. 36 Cost.). Nelle more della conversione in legge della disposizione, dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell'assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti. Soggetti beneficiari. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle seguenti categorie di assicurati:

- titolari di rendita diretta e con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell'assegno; 
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell'assegno.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL