Sì al licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia
- 12 Dicembre 2025
- Pubblicazioni
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2826/2025 del 18 settembre, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che, per oltre un mese, durante la fruizione del periodo di malattia, si era dedicato ad altri lavori.
Questi i fatti. In ragione di quanto emerso dalle indagini affidate ad un’agenzia investigativa e alla luce di alcune incongruenze dei certificati medici, nei quali era enfatizzata la patologia sofferta, il datore di lavoro ha comunicato il recesso ad un operaio addetto al controllo visivo di alcune componenti e alla digitazione di un pulsante. Nel corso dell’assenza per malattia, il dipendente è stato sorpreso a svolgere quotidianamente attività manuali ben più faticose di quelle prestate per la propria azienda presso una paninoteca e una pizzeria. Il lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giusta causa, il quale è stato ritenuto legittimo sia in primo, sia in secondo grado. Sulla base delle risultanze del report investigativo e della Ctu medico-legale espletata, nonché applicando nozioni di comune esperienza, il Tribunale ha giudicato che il dipendente, pur affetto da una reale infermità, avesse strumentalizzato il suo stato di salute per assentarsi dal lavoro. In particolare, dalla relazione investigativa, corredata da documentazione fotografica – non specificamente contestata dal dipendente – il Giudicante ha desunto lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di malattia. Dalla Ctu, il Tribunale ha rilevato che la patologia dichiarata dal lavoratore non poteva determinare un’effettiva incapacità lavorativa. Sulla base di nozioni di comune esperienza, il Giudice ha ritenuto che le mansioni contrattualmente assegnate al dipendente avrebbero potuto essere eseguite nonostante la patologia sofferta, considerato che dai certificati medici emergeva come il lavoratore avesse fornito al medico curante inveritiere informazioni sul suo stato di salute. Di conseguenza, era da ritenersi del tutto insussistente – e dolosamente artefatto - il presupposto dell’assenza per malattia. Nel giudizio di gravame, la Corte d’appello di Roma ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo che possono essere oggetto di libero apprezzamento da parte del Giudice, anche in presenza di certificazione medica, sia la patologia addotta a giustificazione dell’assenza, sia la compatibilità tra le mansioni contrattualmente assegnate e le condizioni di salute del lavoratore. Con elementi di peculiarità, la vicenda in esame si inserisce nell’ambito del consolidato orientamento della Corte di legittimità per il quale integra giusta causa di licenziamento lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di attività lavorativa, sportiva e ludica attestante l’intervenuta guarigione non comunicata al datore di lavoro. Nella specie, benché la patologia sofferta dal dipendente fosse effettivamente sussistente (e, dunque, non si potesse parlare di guarigione), sia il Tribunale, sia la Corte d’appello hanno ritenuto che essa non fosse di gravità tale da impedire lo svolgimento della prestazione lavorativa, tenuto conto delle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore, delle attività ulteriori svolte dallo stesso e del contenuto delle certificazioni mediche trasmesse al datore di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE