Entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre, ossia il giorno prima della chiusura della finestra temporale prevista per le domande di contributo (fissata alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025), la norma di semplificazione introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182 per l’incentivo noto come “Staff house”. La legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 281 del 3 dicembre 2025. Lo staff house, si ricorda, è l’incentivo destinato alle imprese di qualsiasi dimensione del settore turistico-ricettivo, a sostegno delle spese di alloggio sostenute per i lavoratori del comparto, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. A prevedere il contributo è l’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, attuato con il Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, a cui è stata data esecuzione con il Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025 (prot. n. 261768/25), parzialmente rettificato con Decreto del Direttore Generale n. 262639/2025. Il citato articolo 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori, ha autorizzato, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato, la spesa complessiva di 44 milioni di euro per l’anno 2025 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all’erogazione di contributi volti a sostenere:
• investimenti per la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (22 milioni di euro per l’anno 2025 e 16 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
• i costi per la locazione degli alloggi stessi (22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027) .
Beneficiarie del sostegno economico sono le imprese che esercitano attività di impresa, identificate dai codici ATECO elencati dal decreto ministeriale 18 settembre 2025, come risultante dal certificato camerale. L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato, per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell’investimento, ad esclusivo favore dei predetti lavoratori dipendenti e il canone di locazione applicato deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato della zona. Gli investimenti devono infine essere portati a termine entro ventiquattro mesi dalla concessione del contributo. Le domande di incentivo vanno presentate tramite la piattaforma telematica gestita da Invitalia. L’articolo 12 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 introduce, nel testo dell’art. 14 del D.L. 95/2025, il nuovo comma 2-bis, prevedendo semplificazioni di natura urbanistica-edilizia. Si dispone innanzitutto che agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 sia applicata la disciplina semplificata prevista, dall’art. 10, comma 7-ter, del D.L. 76/2020, per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali. In sintesi, la disciplina agevolativa del D.L. 76/2020 prevede che gli interventi siano sempre consentiti con SCIA e ammette un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20%. Tali diritti edificatori non sono tuttavia trasferibili su aree diverse da quella di intervento.. Viene poi previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso e si dispone che al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego degli immobili secondo le finalità di legge, si applichi la disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante secondo la definizione fornita dall’art. 23-ter del testo unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per le singole unità immobiliari. Si introduce infine un obbligo. In ogni caso, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a stipulare apposite convenzioni, con enti o soggetti gestori di parcheggi, idonee a mitigare l’incremento del carico urbanistico in funzione della destinazione d’uso dell’immobile risultante a seguito del mutamento nonché in ragione del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile.
Fonte: SOLE24ORE