Il dipendente in Cig deve avvisare l’azienda se lavora altrove

Il dipendente in Cig deve avvisare l’azienda se lavora altrove

  • 9 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Dal prossimo 18 dicembre cambia ancora una volta la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione per i lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione. La modifica è contenuta nell’articolo 22 della legge 182/2025 che reca disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il lavoratore percettore della cassa che, durante il periodo di fruizione del trattamento, svolga attività lavorativa, sarà tenuto, infatti, a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale. Ricordiamo che, in base alla disciplina recata dall’articolo 8 del Dlgs 148/2015, in vigore fino al prossimo 17 dicembre, sul percettore di cassa corre già l’obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa alla struttura dell’Inps territorialmente competente, a pena di decadenza dal diritto al trattamento. A seguito della novella legislativa, dal 18 dicembre l’informazione dovrà essere resa anche al datore di lavoro che lo ha collocato in Cig. La modifica della disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa si propone di fornire una maggiore tutela al datore di lavoro che ha richiesto il trattamento di cassa integrazione e che provveda ad anticipare direttamente la prestazione al dipendente, conguagliandola successivamente con i contributi dovuti all’istituto previdenziale. Laddove, infatti, l’azienda che ha richiesto il trattamento non sia a conoscenza dell’attività lavorativa svolta dal fruitore e continui a erogare la prestazione integralmente conguagliandola successivamente, deve sostenere gli oneri (e i connessi profili sanzionatori) derivanti dalla legittima riduzione da parte dell’Inps (o in casi estremi all’azzeramento) dell’importo conguagliato a seguito della rimodulazione della misura del trattamento anticipato in relazione alla retribuzione o ai proventi percepiti dal lavoratore a seguito della sua occupazione. Ricordiamo infatti che, per costante e uniforme indirizzo giurisprudenziale, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale non determina la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo ma solamente una sua riduzione in misura proporzionale ai guadagni derivanti dall’altra attività lavorativa svolta. In chiusura vale la pena di rammentare che, con l’ordinanza 31146/2022, la Corte di cassazione ha, tra l’altro, affermato che l’onere per il lavoratore di comunicare all’Inps lo svolgimento della nuova attività lavorativa sussiste «anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale» e, in tutti i casi per «qualunque attività potenzialmente remunerativa…pur se l’ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro».

Fonte: SOLE24ORE