Confini della responsabilità datoriale per attività con rischi intrinseci

Confini della responsabilità datoriale per attività con rischi intrinseci

  • 9 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 31372 del 1° dicembre 2025, la Cassazione Lavoro ha esaminato il caso di un caposquadra nel settore edile e delle pulizie industriali che, pur avendo ottenuto dall'INAIL il riconoscimento di una rendita per sindrome depressiva, aveva agito in sede civile contro il datore di lavoro per mobbing e violazione dell'art. 2087 c.c.. La Suprema Corte, confermando le decisioni di merito, ha respinto il ricorso ribadendo che la responsabilità dell'imprenditore non è di natura oggettiva, ma si fonda sulla colpa, ossia sulla violazione di specifici obblighi di sicurezza. Per lavori intrinsecamente rischiosi (svolti all'aperto, in miniera, ecc.), la responsabilità datoriale non è configurabile se non quando, con "comportamenti specifici ed anomali", si determini un aggravamento del rischio connaturato alla mansione, con onere di provare tale aggravamento ricade sul lavoratore. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL non implica automaticamente una responsabilità civile del datore, poiché la tutela previdenziale prescinde dall'elemento soggettivo della colpa, a differenza dell'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c.. Nel caso concreto, l'azienda aveva dimostrato di aver rispettato tutte le prescrizioni di sicurezza (visite mediche, fornitura di DPI, utilizzo di strumenti a norma), escludendo così profili di colpa e la sussistenza di condotte di mobbing.