Tredicesima 2025: calcolo, maturazione e gestione in busta paga

Tredicesima 2025: calcolo, maturazione e gestione in busta paga

  • 5 Dicembre 2025
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La tredicesima mensilità, componente essenziale della retribuzione spettante al lavoratore, in forza del contratto di lavoro, costituisce uno dei temi più ricorrenti nella gestione delle buste paga di fine anno Il calcolo, di per sé particolarmente non complesso, richiede tuttavia un'attenzione valutazione degli elementi retributivi che concorrono alla sua maturazione soprattutto in presenza di assenze o sospensioni del rapporto di lavoro. Il perimetro applicativo della tredicesima è definito dalle regole stabilite dalle parti sociali nella contrattazione collettiva: le dinamiche operative variano infatti in funzione del contratto collettivo applicato. Nell'elaborazione delle buste paga, professionisti e intermediari devono verificare puntualmente le previsioni contrattuali per individuare quali elementi incidono sull'importo da corrispondere e quali, invece, non generano diritto - in tutto o in parte - alla mensilità aggiuntiva.  Tredicesima: profili legali e contrattuali. La disciplina della tredicesima mensilità trova fondamento principalmente nella contrattazione collettiva che ne definisce struttura, criteri di maturazione e modalità di correzione. Non esiste, infatti, una norma unica e generale che disciplinano l'istituto per tutti i rapporti di lavoro del settore privato: sono i contratti collettivi nazionali, affiancati dai contratti integrativi aziendali, a stabilire contenuti e regole operative. Il meccanismo di maturazione più diffuso prevede il riconoscimento di1/12 dell'importo per ogni mese utile dell'anno, considerando mese intero quello in cui il lavoratore matura una presenza pari o superiore a 15 giorni. Le parti sociali possono tuttavia prevedere criteri differenti, più o meno favorevoli, a seconda delle peculiarità del settore o dell'organizzazione del lavoro. Alla contrattazione collettiva spetta pertanto l'individuazione: 
degli elementi retributivi che concorrono alla base di calcolo; 
delle assenze che danno o non danno diritto al rateo; 
dei casi di sospensione del rapporto che incidono sulla maturazione; 
dei termini di consegna della mensilità aggiuntiva. Accanto alle regole del CCNL, assumono rilievo eventuali prassi aziendali consolidate, purché non in contrasto con le previsioni collettive e non più sfavorevoli per il lavoratore. Tali prassi, se costanti e ripetute nel tempo, possono diventare rilevanti ai fini del trattamento retributivo. Il quadro complessivo pone in capo al datore di lavoro un obbligo di corretta applicazione del contratto e di verifica degli istituti collegati: la tredicesima deve essere determinata secondo le disposizioni collettive vigenti ed erogata in coerenza con quanto maturato. Tredicesima: profili retributivi. Per la determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva individua di norma quali elementi utili, quelli corrisposti al lavoratore concadenza mensile fissa e continuativa. Rientrano normalmente nella base del computer: 
minimo tabellare; 
scatti di anzianità; 
superminimi individuali o collettivi; 
indennità fisse e ricorrenti; 
ulteriori elementi retributivi con carattere di stabilità. Sono invece esclusi dalla base di calcolo: 
premi una tantum; 
compensi variabili non strutturali; 
straordinari privi di abitualità; 
indennità non continuativa o aleatoria; 
rimborsi o somme prive di natura retributiva. 
Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la mensilità aggiuntiva è riconosciuta in misura proporzionale all'orario contrattuale.  Tredicesima: profili operativi. Dal punto di vista operativo, la gestione della tredicesima mensilità richiede una serie di verifiche preliminari e controlli successivi nella fase di elaborazione della busta paga. Il primo elemento da considerare è la corretta determinazione dei ratei. La mensilità aggiuntiva matura, nella generalità dei contratti collettivi, sulla base di un dodicesimo per ogni mese utile dell'anno, intendendo per mese utile quello in cui la prestazione lavorativa supera la soglia prevista dal CCNL, generalmente pari a 15 giorni. Per individuare correttamente i mesi utili è necessario distinguere le assenze che danno diritto al rateo da quelle che non ne determinano la maturazione. Sono premuroso utili, in via ordinaria, le assenze retribuite o indennizzate (come ferie, permessi retribuiti, malattia, infortunio, maternità obbligatoria e congedo parentale), mentre non generano maturazione le assenze prive di trattamento economico (assenze ingiustificate, aspettativa non retribuita, sospensioni senza retribuzione e periodi di cassa integrazione a zero ore). Nelle situazioni di sospensione parziale dell'attività, come la cassa integrazione a orario ridotto, il rateo maturazione in proporzione alla prestazione effettivamente resa. Un ulteriore profilo operativo riguarda la corretta individuazione delle voci retributive da inserire nella base di calcolo. Il consulente deve verificare che gli elementi inclusi siano coerenti con le previsioni contrattuali e rispettino i requisiti di continuità e obbligatorietà. La presenza di indennità particolari, sistemi premianti, passaggi di livello o modifiche dell'orario di lavoro richiede una puntuale valutazione per evitare errori nella determinazione dell'importo spettante. Infine, occorre considerare le modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva. La corresponsione in una busta paga separata, in rateo mensile o unitariamente alle competenze di dicembre deve essere coerente con il contratto collettivo e, quando previsto, con eventuali accordi aziendali o individuali. In tutti i casi, il totale lordo riconosciuto deve corrispondere all'importo maturato e risultano allineati alle informazioni rilevabili dal LUL e dal sistema di rilevazione delle presenze. Tredicesima: profili contributivi e fiscali. La tredicesima mensilità, in quanto componente della retribuzione, concorre integralmente alla formazione della base imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 51 del TUIR, rientrando tra gli emolumenti che costituiscono reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 49 del già citato TUIR. Ne consegue che l'importo corrisposto costituisce base imponibile fiscale a tutti gli effetti. In applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili previsto dal D. Lgs. 314/1997– imponibile fiscale e imponibile contributivo – la mensilità aggiuntiva è integralmente soggetta anche alla contribuzione INPS, secondo le aliquote ordinarie previste per il rapporto di lavoro. Dal punto di vista fiscale assume rilievo la modalità con cui la tredicesima viene erogata: 
quando viene corrisposta attraverso una busta paga distinta rispetto alla mensilità ordinaria, sul relativo importo non si applicano le detrazioni fiscali normalmente riconosciute su base mensile alla retribuzione corrente. Di conseguenza, nel caso di un lavoratore che abbia diritto a una tredicesima piena (12/12), il netto in busta paga risulta mediamente inferiore rispetto a quello di una mensilità ordinaria di pari importo, proprio per l'assenza delle detrazioni; 
nel caso in cui il rateo di tredicesima venga riconosciuto mensilmente in busta paga oppure corrisposto insieme alle competenze di dicembre, l'importo della mensilità aggiuntiva si somma alla retribuzione ordinaria e rientra nel calcolo dell'IRPEF mensile, beneficiando delle relative detrazioni. Ne deriva che l'effetto del “netto più basso” non si manifesta, poiché la tassazione avviene sulla somma complessiva. È tuttavia importante precisare che, in entrambi i casi appena riportati, l'effetto è solo apparente: non esiste un reale vantaggio fiscale in nessuna delle due modalità di erogazione. In sede di conguaglio di fine anno, l'IRPEF è ricalcolata sul complesso dei redditi percepiti dal lavoratore, con applicazione delle detrazioni spettanti sull'intero periodo d'imposta (le detrazioni, quindi, non sono applicate direttamente alla tredicesima, in nessuna modalità di erogazione; ciò che cambia è solo la percezione del netto nel singolo cedolino).

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL