Il Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2025 ha approvato il decreto legislativo con cui l'Italia riceverà, entro il 21 dicembre 2025, la Dir. UE2668/2023. Il testo del decreto legislativo, attualmente all'esame delle commissioni Lavoro, Affari sociali e Politiche europee della Camera, ha per oggetto latutela dei lavoratoriche potranno essere esposti all'amianto durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il decreto interviene in modifica al Titolo IX del D. Lgs. 81/2008(Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, o TUSL), dedicato alle Sostanze pericolose, ed in particolare:
al Capo II Sezione III in ordine al registro nazionale dei casi di neoplasia;
al Capo III sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, con riferimento agli obblighi del datore di lavoro, ed inserendo l'Allegato XLIII-ter. Registro nazionale neoplasia. Nello specifico, viene modificata in primis dall'art. 1 del futuro decreto una sezione del Registro nazionale dei casi di neoplasia con sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute conseguenti all'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. Tale Registro, conservato ed aggiornato dall'INAIL, ha lo scopo di monitorare i rischi ed i conseguenti danni alla salute correlati alle attività che possono esporre i lavoratori a determinati rischi per la salute. Le sezioni dedicate dal Registro riguardano i casi di:
neoplasie delle cavità nasali e seni paranasali (sezione denominata Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali ReNaTuNS);
neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali si possa identificare un cluster di casi possibilmente rilevanti o eccessi di incidenza o mortalità di possibile significatività epidemiologica o situazioni con eventi avversi per la salute derivante dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. A tali eventi, viene modificato il TUSL con una sezione del Registro dedicata non solo al mesotelioma (come in precedenza indicato dall'art. 261), bensì ai casi esplicitati dal nuovo Allegato XLIII-ter introdotto a seguito della novella normativa sulle neoplasie correlate all'amianto, ampliando all'art. 16 del medesimo riferimento normativo anche le malattie professionali riconosciute. Allargamento delle tutele. Viene poi esteso dall'art. 2 del decreto legislativo, in modifica all'art. 246 del D. Lgs. 81/2008,il campo di applicazione in merito alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto anche per le attività estrattive o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, oltreché a quanto già previsto per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, rimozione amianto o materiali contenenti amianto, ed il relativo smaltimento e bonifica delle aree interessate. Le attività ove si renda necessario procedere alla verifica della presenza di amianto, come ridefinito dall'art. 4 del decreto in sostituzione dell'art. 248 del D. Lgs. 81/2008, sono i lavori di demolizione, di manutenzione, ma anche di ristrutturazione. Il datore di lavoro è pertanto obbligato, non solo a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ma se le attività sono svolte in edifici realizzati antecedente all'entrata in vigore della Legge 257/1992, un ricevimento informazioni preliminari all'avvio dei lavori dai proprietari, da altri datori o da altre fonti tra cui i registri pertinenti e, in caso di indisponibilità, provvedere all'esame dei materiali mediante un operatore qualificato che espone le risultanze prima dell'inizio dei lavori. La valutazione dei rischi indicata all'art. 249 del D. Lgs. n.81/08modificato dall'art. 5 del decreto in commento, deve essere redatta dal datore di lavoro per qualsiasi attività lavorativa che possa comportare un rischio di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. Questa variazione fondamentale implica che le misure più rigorose di tutela siano applicate anche in contesti lavorativi non esplicitamente disciplinati dalla normativa settoriale sull'amianto, dando priorità quale misura principale di tutela alla rimozione della fonte di esposizione, rispetto alla sua messa in sicurezza e conservazione ed introducendo al successivo art. (a modifica all'art. 251 del D. Lgs. 81/2008), il principio di riduzione dell'esposizione allivello più basso tecnicamente possibile. Inoltre, nel caso di esposizione sporadica al rischio viene confermato che non deve essere effettuata la notifica preliminare di inizio lavori, ma viene invece eliminata l'esenzione dall'adozione delle misure preventive e di protezione (con particolare attenzione dei DPI), la sorveglianza sanitaria (preventiva, periodica almeno triennale ed eventuale alla cessazione del rapporto di lavoro) e la costituzione del Registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio nel caso di superamento dei limiti di soglia. Anche le misure igieniche finora previste dall'art. 252 del D. Lgs. 81/2008per le attività di manutenzione e rimozione si applicano dall'entrata in vigore del decreto nel commento anche per tutti gli altri casi di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei contenenti amianto (così come integrato all'art. 8). Misurazione dei livelli di amianto. Il legislatore impone all'art. 9 (a modifica dell'art. 253 del D. Lgs. 81/2008) al datore di lavoro, di procedere alle misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell'aria non solo “periodicamente”, ma annuncio regolare durante specifiche fasi operative e tramite campionamento personale sul lavoratore e, eventualmente, ad integrazione, con quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. È previsto che la metodologia di misurazione possa essere effettuata tramite microscopia ottica fino al 20 dicembre 2029 e attraverso microscopia elettronica o qualsiasi metodo che fornisca risultati equivalenti o più accurati (considerando anche le fibre di larghezza inferiori a 0,20 micrometri) dal 21 dicembre 2029. Sarà un decreto di prossima emanazione a stabilire i metodi di campionamento e conteggio. Parallelamente, l'articolo 10 in modifica all'art. 254 del D. Lgs. n.81/08, stabilisce con le medesime scadenze che fino al 20 dicembre 2029 i datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata (TWA) nel tempo di 8 ore. Tale esposizione viene drasticamente ridotta rispetto all'attuale di 0,1 fibre per cm3 di aria. Dal 21 dicembre 2029, gli stessi datori di lavoro dovranno rispettare i medesimi limiti, ma adottando le nuove metodologie di controllo dell'esposizione sopra descritte. Pertanto, se i valori limite vengono superati, oppure se vi sia motivo di ritenere che dei materiali contenenti amianto, precedentemente non identificati, siano convolti nelle lavorazioni e possano propagare polveri di amianto, le lavorazioni dovranno immediatamente cessare finché non vengano adottate misure di protezione idonee per i lavoratori esposti. DPI, formazione e sorveglianza sanitaria.
In relazione all'utilizzo dei DPI, il decreto prevede che il tempo di riposo garantito al lavoratore debba essere non quello necessario, ma in ogni caso “regolare”, per cui scadenzato e predefinito. Nel caso che, per lavorazioni particolari, i valori limite vangano comunque superati, l'art. 255 del D. Lgs. 81/2008 viene modificato dall'art. 11, stabilendo che oltre alla fornitura di adeguati DPI, alla segnaletica di sicurezza, alle misure necessarie per impedire la dispersione al di fuori di locali o luoghi di lavoro, anche che per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata sia a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica. Il piano di lavoro previsto dall'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 in caso di lavoro di demolizione o di rimozione dell'amianto deve prevedere, così come integrato dall'art. 12, la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione in maniera preventiva rispetto alla ripresa delle altre attività. L'art. 13 interviene sull'art. 258 D. Lgs. 81/2008 in ambito di formazione dei lavoratori e, specificatamente, dettagliando che la formazione riguarda l'utilizzo dei DPI, con particolare attenzione a quelli con funzione di protezione delle vie respiratorie (intendendo che non sono gli unici in uso per i lavoratori), e che si debba indirizzare il percorso formativo alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione, con un'attenzione particolare all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi. In merito all'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria si elimina l'elencazione delle lavorazioni di amianto o materiali contenenti amianto, modificando l'art. 259 D. Lgs. 81/2008 (da parte dell'art. 14), prevedendo in via generale e più tutelante che per i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi sia il rischio di esposizione (diretta o indiretta) alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto si renda necessaria in via preliminare e con cadenza almeno triennale, salvo diversa indicazione del medico, la relativa sorveglianza sanitaria. Per i lavoratori sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche da parte del medico competente, il datore di lavoro così come stabilito dal novellato art. 260, D. Lgs. n.81/08, sulla base della sostituzione operante dall'articolo 15, iscrive in ogni caso i lavoratori nel Registro di esposizione, inviandone copia agli organi di vigilanza e all'INAIL. L'obbligo di procedere alla notifica preliminare di inizio lavori prevista dall'art. 250 del D. Lgs. 81/2008, in aggiunta alle attività di manutenzione e rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti viene stabilita dall'art. 6, anche per la ristrutturazione, la demolizione e nelle attività estrattive o di scavo in pietre verdi. All'interno della notifica, oltre a quanto già fissato, viene precisato di inserire una descrizione sintetica delle attività e dei procedimenti applicati anche in ordine alla protezione e alla decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e l'eventuale ricambio d'aria dei locali, il nominativo dei lavoratori interessati alle operazioni e relativa formazione svolta. Da ultimo, l'art. 18 modifica i riferimenti delle relative sanzioni per mancato adempimento dell'importante normativa a tutela della salute dei lavoratori.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL