Licenziamento del Disabile per Comporto: Gli Obblighi Informativi e Cooperativi del Datore di Lavoro

Licenziamento del Disabile per Comporto: Gli Obblighi Informativi e Cooperativi del Datore di Lavoro

  • 5 Dicembre 2025
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La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 338/2025 chiarisce che il licenziamento di un lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto è nullo se il datore di lavoro non adempie a specifici obblighi informativi e cooperativi prima del recesso. L'applicazione indifferenziata del comporto contrattuale, infatti, integra una discriminazione indiretta, poiché un criterio apparentemente neutro penalizza un gruppo protetto. Una volta a conoscenza della disabilità, il datore di lavoro non può limitarsi a un mero calcolo dei giorni di assenza. Su di lui gravano obblighi proattivi che si sostanziano in:
Obbligo informativo: Il datore deve attivarsi per chiedere al lavoratore informazioni sulla natura delle assenze e verificare se esista una correlazione con la patologia invalidante. L'analisi delle diagnosi sui certificati medici può essere un primo passo, ma non è sufficiente a esaurire l'obbligo; la mancata "crocettatura" della casella relativa all'invalidità sul certificato medico è irrilevante e non esonera il datore da questo dovere. Obbligo cooperativo: Il datore deve instaurare un dialogo con il dipendente per esplorare la possibilità di adottare "accomodamenti ragionevoli", come previsto dall'art. 3, co. 3-bis, del D. Lgs. 216/2003. Tali misure, volte a evitare il recesso, possono consistere in, assegnazione a mansioni diverse, trasformazione del rapporto in part-time, concessione di congedi o periodi di recupero, altre forme di elasticità organizzativa. La mancata attivazione di questo percorso rende il licenziamento nullo per discriminazione, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena.