Spese di trasferta, pedaggi e parcheggi anche cash

Spese di trasferta, pedaggi e parcheggi anche cash

  • 5 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Pedaggio e parcheggio esenti anche se pagati in contanti. Rimborso chilometrico esente per le spese relative a trasferte nel Comune della sede di lavoro. Decorrenza della condizione della tracciabilità dei rimborsi effettuati nel 2025 ma purché non relativi a spese sostenute nel 2024. Queste (importanti) indicazioni arrivano da Assonime con la circolare 26 del 3 dicembre 2025. La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore se i pagamenti delle spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile. Successivamente, il Dl 84/2025 ha previsto che questo obbligo di tracciabilità del pagamento ai fini dell’esenzione è valido solo per le spese sostenute nel territorio dello Stato italiano. L’onere di tracciabilità è condizione di esenzione per il reddito di lavoro dipendente e assimilato nonché ai fini della deducibilità per il reddito di impresa. Assonime ritiene che nessun onere di tracciabilità debba essere previsto per le spese di viaggio e trasporto diverse da quelle relative a servizi taxi e Ncc. Non sono interessati all’onere di tracciabilità i pagamenti per l’acquisto di servizi di trasporto effettuati con mezzi pubblici di linea (ad esempio treni, aerei, autobus, traghetti, eccetera), nonché le spese di viaggio documentabili quali il pedaggio (autostradale o urbano) e quelle per il parcheggio. In particolare, in merito ai costi di parcheggio, Assonime auspica un cambio interpretativo del Fisco volto a ritenere tali spese riconducibili nell’ambito delle spese di viaggio in modo da poter liberare il plafond delle spese non documentabili esente nel limite di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero). Ma non è tutto, Assonime analizza anche le novità in tema di trasferte nel Comune della sede di lavoro. Due gli aspetti rilevanti: la condizione della tracciabilità del pagamento è applicabile anche alla trasferta nel Comune; le modifiche apportate dal Dlgs 192/2024 ampliano il perimetro delle voci esenti. Infatti, tale ultima disposizione afferma che sono esenti nell’ambito delle trasferte nel territorio comunale «i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate». Tale nuova locuzione, differente dalla precedente in vigore fino al 2024 che faceva riferimento unicamente ai rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, a parere di Assonime, consentirebbe di ritenere esenti i pedaggi urbani e i rimborsi chilometrici riferibili a trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro. Auspicato un intervento dell’agenzia delle Entrate per precisare che l’imposta di soggiorno, spesso richiesta dai gestori in contanti, possa essere esclusa dall’obbligo di tracciabilità. Ai fini della tracciabilità, il pagamento delle spese in questione va effettuato con mezzi diversi dal contante: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento. Sono considerabili mezzi di pagamento tracciabili le applicazioni di pagamento (app) via smartphone, attraverso servizi offerti da istituti di moneta elettronica che, tramite l’inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permettano all’utente di effettuare transazioni di denaro senza esibire carta di credito o di debito. Assonime auspica che il Fisco possa confermare la possibilità di dimostrare la tracciabilità della spesa mediante l’annotazione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi di pagamento tracciabili in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme. Tale soluzione eviterebbe di richiedere prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale nel pieno rispetto della privacy.

Fonte: SOLE24ORE