Diritto di assunzione diretta dopo 48 mesi di staff leasing
- 3 Dicembre 2025
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Fermi i limiti di legge, «i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice». Questa è la previsione, molto significativa riguardante la somministrazione a tempo indeterminato, contenuta nell’ipotesi di rinnovo del Ccnl per l’industria metalmeccanica privata, sottoscritta il 22 novembre scorso tra Federmeccanica e Assistal da un lato e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dall’altro. Si tratta di un importante riconoscimento dell’utilizzabilità (sia pure con un termine) di un istituto che ha sempre incontrato una forte, quanto ingiustificata (e per certi versi incomprensibile), ostilità da parte di alcune componenti sindacali. Introdotto nel 2003 dalla legge Biagi, lo staff leasing era stato abolito nel 2008 per poi essere reintrodotto nel 2010 e sottoposto a limiti solo quantitativi nel 2015 con il Jobs act. Alcuni contratti collettivi (credito e logistica) ne hanno addirittura precluso l’utilizzo. Più recentemente, lo staff leasing è tornato a essere sotto attacco in alcuni Tribunali, tre dei quali hanno sollevato davanti alla Corte di giustizia europea il dubbio della sua contrarietà alla direttiva Ue in materia di lavoro tramite agenzia, sotto il profilo di una asserita necessaria temporaneità della somministrazione. Sono dubbi che, al di là dell’opinabilità tecnica delle argomentazioni che li supportano, non considerano che la somministrazione a tempo indeterminato, accompagnandosi necessariamente a un rapporto di lavoro a tempo altrettanto indeterminato tra lavoratore e agenzia, offre al dipendente una situazione ancor più tutelante di un rapporto contrattuale diretto con l’azienda utilizzatrice. All’eventuale venir meno della missione non segue, infatti, l’immediato licenziamento del somministrato, bensì il suo inserimento, a opera dell’agenzia/datrice di lavoro, in un percorso di formazione e riqualificazione assistito da una specifica indennità e finalizzato alla ricollocazione, secondo quanto prevede il Ccnl delle agenzie, recentemente rinnovato con ancor più pregnanti tutele. Il contrario, insomma, della precarietà. Alla luce di ciò, lo “sdoganamento” dello staff leasing da parte di uno dei più importanti contratti collettivi italiani potrebbe segnare un’inversione di tendenza. La somministrazione a tempo indeterminato acquisisce, nel campo di applicazione del Ccnl metalmeccanico, pieno diritto di cittadinanza per un tempo (48 mesi) doppio rispetto a quello di durata massima della somministrazione a termine (24 mesi). Certo, la fissazione di un termine può apparire in contrasto con la natura a tempo indeterminato dell’istituto. Tuttavia, a ben vedere, il superamento dei 48 mesi attribuisce al lavoratore il diritto all’assunzione diretta, ma non sembra impedire l’eventuale prosecuzione della somministrazione, qualora il lavoratore preferisca continuare il rapporto con l’agenzia, ritenendolo più tutelante, come ben può accadere, ad esempio, in caso di somministrazione ad aziende non particolarmente solide o di piccole dimensioni. Il venir meno dell’ostracismo sindacale (o meglio di una parte del sindacato) nei confronti dello staff leasing emerge anche dalla disposizione transitoria contenuta nella norma contrattual-collettiva: il termine dei 48 mesi opera a partire dal 1° gennaio 2026 e non si computano i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025. Non resta che sperare che questo segnale di apertura sia adeguatamente colto e valorizzato, anche al di fuori dell’ambito dell’industria metalmeccanica.
Fonte: SOLE24ORE