Responsabilità datoriale per clima ostile: risarcimento anche senza intento persecutorio

Responsabilità datoriale per clima ostile: risarcimento anche senza intento persecutorio

  • 3 Dicembre 2025
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Con l'ordinanza n. 31367/2025, la Corte di Cassazione ha rafforzato la tutela del lavoratore in contesti lavorativi ostili, precisando che la responsabilità datoriale può sussistere anche in assenza di un vero e proprio mobbing. Secondo la Corte, la violazione dell'art. 2087 c.c. si configura quando il datore di lavoro, anche solo colposamente, permette il mantenersi di un ambiente stressogeno che danneggia la salute del lavoratore. Una particolare sensibilità o suscettibilità del dipendente non è sufficiente a escludere tale responsabilità. Anche comportamenti datoriali che, presi singolarmente, non sono illegittimi, possono fondare una pretesa risarcitoria se, nel loro insieme, inducono disagio o stress, contribuendo a creare un clima nocivo. Il diritto al risarcimento sorge a prescindere dalla prova di una specifica volontà di emarginare il lavoratore. È decisivo, invece, che i comportamenti, valutati complessivamente, abbiano determinato un "ambiente di lavoro mortificante o comunque non ideale per svolgere serenamente i compiti assegnati". In sostanza, ogni condotta che leda l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore e che sia riconducibile a un inadempimento datoriale, anche colposo, deve essere risarcita, indipendentemente dalla sua qualificazione come mobbing o straining.