Legittimo ridurre il Tfr temporaneamente

Legittimo ridurre il Tfr temporaneamente

  • 2 Dicembre 2025
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È valido l’accordo sottoscritto tra azienda e rappresentanze sindacali unitarie che riduce temporaneamente la base di riferimento per la maturazione del Tfr da parte dei dipendenti. Ciò per far fronte a un periodo di difficoltà dell’impresa evitando dei licenziamenti. La Corte d’appello di Napoli, con due sentenze gemelle (entrambe dell’11 novembre 2025), le prime finora, ha confermato le pronunce di primo grado riguardanti l’accordo che ha escluso la retribuzione minima contrattuale e la ex indennità di contingenza dalla base di computo del trattamento di fine rapporto, da febbraio 2017 a marzo 2020. Dopo tale data si è ritornati alle regole ordinarie, ma senza effetto retroattivo. Secondo i giudici, l’accordo innanzitutto è legittimo in quanto è intervenuto sulla base di computo del Tfr, che non è un diritto quesito dei lavoratori, dato che doveva essere ancora maturato dagli stessi (alla cessazione del rapporto di lavoro). È legittimo anche perché può intervenire modificando quanto previsto dal contratto collettivo, il quale «non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti». Inoltre, il datore di lavoro può disdettare unilateralmente un accordo aziendale a tempo indeterminato se ciò non comporta che la retribuzione scenda sotto il livello di adeguatezza richiesto dall’articolo 36 della Costituzione. E, nel caso specifico, i lavoratori non hanno dimostrato la «lesione del minimo costituzionale». I giudici hanno anche ripercorso la vicenda che ha visto l’avvio di un confronto con i sindacati e la sottoscrizione di un accordo in base al quale, a fronte del fatto che i dipendenti «si sono visti azzerare di fatto il Tfr», sono stati conservati i posti di lavoro, l’azienda ha destinato prioritariamente al sito interessato le nuove commesse, è stata prevista l’erogazione di un importo compensativo a fronte del superamento del punto di equilibrio economico. L’erogazione è avvenuta effettivamente e ha «quasi totalmente compensato le misure economiche temporanee». Inoltre, a fronte del buon andamento economico, si è tornati alle condizioni ordinarie in anticipo rispetto a quanto previsto dall’accordo. Tenuto conto che l’accordo è stato oggetto di referendum consultivo che lo «ha approvato a larga maggioranza», secondo i giudici «non può che essere confermata la sentenza di primo grado».

Fonte: SOLE24ORE