Quando il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative

Quando il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative

  • 1 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
In materia di controlli a distanza sull’attività dei lavoratori, il datore di lavoro ha la facoltà di utilizzare agenzie investigative private. Tale potere è legittimo a patto che l’indagine sia condotta in luoghi pubblici e sia finalizzata non a verificare le modalità con cui il dipendente svolge i suoi compiti ordinari, bensì ad accertare la presenza di comportamenti illeciti, come quelli suscettibili di rilevanza penale o comunque idonei a ingannare il datore di lavoro, a danneggiare il patrimonio dell’azienda o a comprometterne l’immagine e la reputazione esterna. A ricordarlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 24 novembre 2025, n. 30821), nell’ambito di una vicenda che riguardava il licenziamento di una guardia campestre, legittimato dall’aver la stessa fermato la l’autovettura e stazionato al suo interno mentre nel rapporto di servizio aveva indicato di essersi recata in altre località. Tale accertamento era stato effettuato dal datore di lavoro per il tramite di un’agenzia investigativa. Secondo i giudici di merito, l’attività investigativa doveva dirsi legittima, in quanto con essa era stato effettuato un controllo volto ad accertare condotte illecite differenti rispetto al mero inadempimento della prestazione lavorativa. La verifica, infatti, riguardava comportamenti non consentiti, estranei all’attività lavorativa ordinaria e, in quanto tali, sottratti ai limiti imposti dallo statuto dei lavoratori in materia di controlli. Oltretutto, sempre secondo quanto stabilito in primo e secondo grado, le condotte ascritte al lavoratore avevano poi trovato conferma nella prova testimoniale dell’agenzia incaricata. La giusta causa di licenziamento, quindi, doveva dirsi sussistente, senza poter considerare la condotta del datore di lavoro come ritorsiva. La Corte di cassazione, nel precisare che l’accertamento circa la riferibilità di un controllo investigativo allo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa ha a oggetto apprezzamenti di fatto e pertanto rientra nella sfera di competenza del giudice del merito, ha comunque confermato l’orientamento dei primi due gradi di giudizio, essendo pienamente coerente con i principi sopra richiamati relativi all’ammissibilità dei controlli per il tramite delle agenzie investigative. Se, insomma, a essere controllati sono comportamenti del lavoratore non inerenti all’esercizio dell’attività lavorativa ma posti in essere in luoghi pubblici e di cui si pone in dubbio la liceità, il ricorso ad agenzie investigative rappresenta una legittimità facoltà del datore di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE