Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (cd. DDL PMI), recentemente approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei Deputati, introduce significative modifiche alla disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile. L'art. 11 del provvedimento interviene infatti sul D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro, o TUSL), ridefinendo gli obblighi dei datori di lavoro quando i dipendenti svolgono la propria attività in modalità agile, in ambienti esterni alla disponibilità dell'azienda. La norma si inserisce in un contesto lavorativo profondamente trasformato negli ultimi anni, dove il lavoro agile è passato da modalità emergenziale a strumento strutturale di organizzazione del lavoro. L'intervento legislativo mira a razionalizzare gli obblighi di sicurezza, adattandoli alle peculiarità di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. La modifica principale riguarda l'introduzione del nuovo comma 7-bis all'art. 3 del TUSL. La disposizione chiarisce che per l'attività prestata in modalità agile, al di fuori degli ambienti di lavoro nella disponibilità del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità è garantito attraverso la consegna di un'informativa scritta annuale. Prima di analizzare le novità introdotte, è opportuno richiamare il contesto normativo vigente. La L. 81/2017, che ha disciplinato per la prima volta in modo organico il lavoro agile nel nostro ordinamento, già prevede all'art. 22 specifici obblighi informativi in capo al datore di lavoro. La norma attualmente in vigore stabilisce che il datore debba fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta contenente l'individuazione dei rischi generali e dei rischi specifici collegati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale obbligo rappresenta il riconoscimento della necessità di adattare gli strumenti di tutela della sicurezza alle specificità del lavoro svolto al di fuori dei tradizionali locali aziendali. L'art. 22 L. 81/2017 specifica, inoltre, che il lavoratore è tenuto a cooperare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Tale disposizione introduce un modello di responsabilità condivisa, particolarmente adatto alle caratteristiche del lavoro agile, dove il controllo diretto dell'ambiente di lavoro da parte del datore è oggettivamente ridotto. Dal punto di vista operativo, l'obbligo informativo già esistente si è rivelato uno strumento fondamentale per consentire ai lavoratori di organizzare in sicurezza la propria postazione domestica o comunque esterna all'azienda. Tuttavia, l'esperienza applicativa ha evidenziato la necessità di chiarimenti normativi, soprattutto in relazione all'ampiezza degli obblighi del datore di lavoro e alle conseguenze del loro mancato adempimento. Informativa annuale: contenuti e destinatari secondo la nuova disciplina. Con l'intervento normativo in corso di approvazione, l'informativa deve essere consegnata sia al lavoratore interessato che al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con cadenza almeno annuale. Il documento deve individuare con precisione i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'elemento innovativo più rilevante consiste nella precisazione che tale informativa costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla modalità agile. Tale specificazione risolve incertezze interpretative emerse nella prassi applicativa, chiarendo che il datore di lavoro non è tenuto ad estendere al lavoro agile l'intero apparato di obblighi previsti per i luoghi di lavoro tradizionali, ma può assolvere alle proprie responsabilità attraverso un'informazione adeguata e completa. Tra gli aspetti particolarmente rilevanti, l'informativa copre espressamente anche gli obblighi relativi all'utilizzo dei videoterminali, tema centrale nel lavoro agile dove l'uso di dispositivi digitali è pressoché costante. Il legislatore ha quindi ritenuto che, attraverso un'adeguata informazione preventiva sui rischi da videoterminale - dalla postura corretta all'illuminazione, dalle pause necessarie alla disposizione ergonomica della postazione - il lavoratore possa essere messo in condizione di gestire autonomamente i rischi legati alla postazione di lavoro remota. Responsabilità condivisa: gli obblighi del lavoratore. La norma conferma l'obbligo, già presente nella L. 81/2017, del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. L'approccio sottolinea la natura collaborativa della gestione della sicurezza nel lavoro agile: se da un lato il datore di lavoro deve fornire informazioni chiare e complete, dall'altro il lavoratore deve attivarsi concretamente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Tale ripartizione di responsabilità riflette la peculiarità del lavoro agile, dove il controllo diretto del datore di lavoro sui luoghi di lavoro è per definizione limitato, rendendo essenziale la responsabilizzazione del lavoratore stesso. Il dipendente in modalità agile diventa così protagonista attivo della propria sicurezza, dovendo applicare concretamente le indicazioni ricevute nell'informativa e segnalando eventuali criticità o situazioni di rischio. Sanzioni penali per l'inadempimento: una novità significativa. Un elemento di particolare rilievo, completamente nuovo rispetto alla disciplina vigente, è la previsione di responsabilità penali per il datore di lavoro o il dirigente che ometta la consegna dell'informativa annuale. La modifica all'art. 55 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda per la violazione dell'obbligo informativo. La scelta di prevedere una sanzione penale rappresenta un passaggio significativo. Attualmente, infatti, la L. 81/2017 non prevede specifiche conseguenze sanzionatorie per l'omessa consegna dell'informativa sui rischi nel lavoro agile; pertanto, l'introduzione della sanzione evidenzia la volontà del legislatore di garantire l'effettiva attuazione dell'obbligo. La sanzione si applica sia al datore di lavoro sia al dirigente eventualmente delegato, in coerenza con il sistema di responsabilità previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tale aspetto assume un rilievo significativo per le organizzazioni di maggiori dimensioni, dove la gestione operativa della sicurezza è spesso affidata a figure delegate. Implicazioni pratiche. L'intervento normativo rappresenta un passo significativo verso la definizione di un quadro chiaro e sostenibile per la gestione della sicurezza nel lavoro agile. Il principio di proporzionalità che ispira la norma cerca di bilanciare l'esigenza di tutela della salute dei lavoratori con le specificità organizzative di tale modalità di lavoro. Per le imprese, specialmente le piccole e medie, la norma comporta la necessità di strutturare un processo sistematico di informazione sui rischi del lavoro agile. L'informativa non può essere un adempimento formale, ma deve contenere indicazioni concrete sui rischi specifici e sulle misure preventive da adottare. Al riguardo, sarà necessario predisporre documenti che tengano conto delle diverse situazioni lavorative, considerando le specificità delle mansioni, gli strumenti tecnologici utilizzati e le possibili criticità ergonomiche legate al lavoro da remoto. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai rischi da videoterminale, fornendo linee guida pratiche sull'organizzazione della postazione, sulle pause necessarie, sulla corretta illuminazione e postura. La cadenza annuale dell'informativa ha il fine di garantire un aggiornamento periodico, necessario in un contesto lavorativo in continua evoluzione. Le imprese dovranno quindi implementare sistemi di tracciabilità della consegna dell'informativa, sia per dimostrare l'adempimento dell'obbligo sia per tutelare il lavoratore attraverso una documentazione aggiornata. Per le aziende, non sarà sufficiente predisporre l'informativa, ma occorrerà garantirne l'effettiva consegna e conservare prove documentali di tale adempimento per non incorrere in conseguenze penali.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL