Lavoratore negligente sanzionabile in base al contratto
- 28 Novembre 2025
- Pubblicazioni
Qualora venga accertata l’illegittimità del licenziamento disciplinare, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori (in luogo della tutela indennitaria) ogni volta che la condotta del lavoratore rientri tra quelle che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa; situazione che ricorre anche quando la condotta rientra in clausole collettive di carattere generale. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 29343/2025, che ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per violazione di una prassi interna aziendale, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame. Il caso nasce da un licenziamento disciplinare intimato per la mancata corretta compilazione delle schede di controllo delle temperature dei prodotti alla griglia. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta, pur censurabile, integrasse una semplice negligenza, come tale riconducibile alle ipotesi sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo del settore turismo–pubblici esercizi. La Corte d’appello, pur confermando l’illegittimità del recesso, ha tuttavia escluso la reintegra, riconoscendo al lavoratore soltanto la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell’articolo 18. Secondo i giudici di merito, la violazione della prassi interna non poteva essere assimilata alla “negligenza” disciplinata dal contratto collettivo, trattandosi di un comportamento più grave e incompatibile con la prosecuzione del rapporto fiduciario. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, riaffermando un orientamento consolidato: se il contratto collettivo considera una determinata condotta come sanzionabile in via conservativa, il giudice non può legittimare il licenziamento, dovendo rispettare la scala di gravità fissata dall’autonomia collettiva. Il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza (tra le altre, Cassazione 8718/2017, 8621/2020, 107/2024), è stato consolidato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 128/2024. Nel caso specifico, spiegano i giudici di legittimità, la Corte d’appello non ha chiarito per quale motivo la violazione della prassi interna non potesse essere ricondotta alla categoria della «negligenza nell’esecuzione del lavoro», prevista dal contratto collettivo. Inoltre, la Cassazione precisa che l’applicazione della tutela reintegratoria non è subordinata alla presenza di una previsione contrattuale rigidamente tipizzata: il giudice può sussumere la condotta contestata anche in una clausola di carattere generale, come quelle che sanzionano con misura conservativa la negligenza o la disattenzione. Da ciò deriva che il lavoratore licenziato, in presenza di una simile previsione collettiva, non può essere privato della reintegra, poiché il giudice non ha margine per una valutazione diversa da quella fissata dalle parti sociali. Solo qualora la condotta presenti un disvalore effettivamente più grave — e sia motivatamente accertata come tale — può essere giustificata la sanzione espulsiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce di tali principi. La decisione rafforza la funzione della contrattazione collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari ma, da un altro lato, assegna al giudice un grande potere discrezionale nella scelta di quali condotte rientrano nella previsione collettiva e quali no: un potere che per sua natura mal si concilia con l’esigenza di certezza che dovrebbe accompagnare una materia così delicata.
Fonte: SOLE24ORE