Contribuzione ridotta per i dirigenti del terziario
- 28 Novembre 2025
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Il 5 novembre Manageritalia e Confcommercio hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, prossimo alla scadenza del 31 dicembre 2025. Il 12 novembre le stesse parti hanno firmato un accordo integrativo al rinnovo, in materia di agevolazioni contributive sui fondi previdenziali per nuove assunzioni o nomine di dirigenti. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 30 del Ccnl (agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti) prevede alcune novità. Con riferimento alla contribuzione dovuta alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come previste agli articoli 27 e 28 del Ccnl. La contribuzione potrà essere applicata ai dirigenti, in fase di assunzione o nomina intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa. I benefici avranno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre in caso di contratti a termine stipulati in base all’articolo 9 dell’ipotesi di accordo del 5 novembre (invecchiamento attivo). A titolo sperimentale, i datori di lavoro che intendono introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico potranno usufruire di una particolare agevolazione sui versamenti alla previdenza complementare. Tale agevolazione (articolo 30, comma 4) si applica per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina ed è destinata ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda onnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annua riferita a un contratto di lavoro a tempo pieno. L’agevolazione consiste in un contributo ordinario a carico del datore di lavoro pari a 300,00 euro annui; non è previsto il contributo integrativo datoriale, né alcun contributo a carico del dirigente, che, comunque, ha la facoltà di conferire il trattamento di fine rapporto al Fondo Mario Negri. Sempre con riferimento agli stessi dirigenti, per il periodo di effettiva permanenza del requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione prevista al comma 5 dell’articolo 28. Qualora nel corso del biennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale circostanza al Suid (sportello unico iscrizione dirigenti) entro quindici giorni di calendario; in ogni caso, al verificarsi di tale ipotesi, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente (per il periodo residuo e fino al completamento del biennio) il trattamento contributivo previsto al comma 1. L’agevolazione prevista dal comma 4 e seguenti ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2026. Entro tale data le parti firmatarie del contratto procederanno ad una verifica congiunta, finalizzata a valutare la sostenibilità dell’intervento. L’integrazione all’ipotesi di accordo sopprime l’agevolazione contributiva contenuta nell’articolo 31, comma 1, ultimo punto, del Ccnl 23 aprile 2023: si tratta del trattamento agevolativo della durata di un anno previsto dall’articolo 30, comma 1, a favore delle aziende che ricollocano dirigenti privi di occupazione aventi un’età non inferiore a 48 anni compiuti. Infine, attraverso l’integrazione all’ipotesi di accordo le parti concordano di posticipare al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore delle modifiche apportate in materia di dirigente temporaneo.
Fonte: SOLE24ORE