Prove raccolte con telecamere: attenzione al CCNL

Prove raccolte con telecamere: attenzione al CCNL

  • 28 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 30822 del 24 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di utilizzo di prove video e contrattazione collettiva nel contesto dei licenziamenti disciplinari. Nel caso esaminato, un croupier era stato licenziato per l'appropriazione di somme di denaro, illecito documentato da riprese audiovisive.  La Corte di Appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo le registrazioni inutilizzabili. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha confermato tale decisione, basando il proprio ragionamento su un'attenta analisi delle fonti normative e contrattuali. Il punto focale della controversia non è la disciplina generale dei controlli a distanza, ma il suo specifico recepimento in sede di autonomia collettiva. L'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, rilasciata ai sensi del vecchio testo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, prevedeva espressamente che le riprese non potessero "in nessun caso costituire oggetto di contestazione disciplinare". Questa limitazione era stata integralmente richiamata e fatta propria dall'art. 35 del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. La Cassazione ha chiarito che, sebbene la novella legislativa del 2015 (d.lgs. n. 151/2015) abbia sancito una generale utilizzabilità delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, tale norma non può travolgere una diversa e più favorevole volontà espressa dalle parti collettive. L'inutilizzabilità delle prove non derivava quindi dalla sola autorizzazione amministrativa, ma dal suo "espresso recepimento operato dalle parti in sede di contratto collettivo". Tale previsione contrattuale si configura come una "clausola di maggior favore per il lavoratore", espressione della libera autonomia privata collettiva e, come tale, pienamente valida ed efficace. Di conseguenza, essendo la prova video inutilizzabile per volontà contrattuale, è venuta a mancare la prova del fatto illecito, rendendo il licenziamento illegittimo.