Le tutele dei lavoratori contro la discriminazione retributiva fra uomini e donne, contenute nel capo III della direttiva 970/2023, sono molto incisive. L’articolo 14 prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi a detto principio. Tali procedimenti, secondo le indicazioni del legislatore europeo, dovranno essere facilmente accessibili ai lavoratori e alle persone che agiscono per loro conto, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La direttiva sulla trasparenza retributiva - che dovrà essere recepita dall’Italia entro il 7 giugno 2026 - riserva un ruolo assai importante anche alle associazioni, alle organizzazioni, agli organismi per la parità e ai rappresentanti dei lavoratori che siano portatori di un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne, i quali, potranno dare avvio a qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo a una presunta violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli stessi potranno agire per conto o a sostegno di lavoratori che siano presunte vittime di una violazione di qualsiasi diritto o obbligo connesso al principio della parità di retribuzione, con il consenso di tali persone. In caso di violazione, al lavoratore spetta il pieno risarcimento o la piena riparazione effettiva per tale danno. Il risarcimento o la riparazione mirano a ricostruire la situazione economica che il lavoratore avrebbe avuto se non fosse stato oggetto di discriminazione di genere o se non si fosse verificata alcuna violazione del principio di parità retributiva. In altri termini, la tutela non si limita a compensare il danno subito, ma ripristina l’equilibrio leso, ponendo il lavoratore nella condizione in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta discriminatoria, tant’è che la tutela, senza la fissazione a priori di massimali, comprende il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, nonché i danni causati da altri fattori pertinenti che possono includere la discriminazione intersezionale, nonché gli interessi di mora. Secondo la direttiva le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali potranno emettere, su richiesta della parte ricorrente e a spese del convenuto, un provvedimento che ponga fine alla violazione, nonché un provvedimento volto ad adottare misure atte a garantire che i diritti o gli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione siano applicati. Qualora il convenuto non si conformi a un provvedimento, le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali potranno, se del caso, emettere un’ingiunzione di pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di garantirne l’esecuzione. L’articolo 23 della direttiva è dedicato al regime sanzionatorio per le imprese: le sanzioni, si stabilisce, dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva precisa che su questo punto ci sarà massima attenzione nella fase di recepimento, stabilendo che lo Stato membro notifichi senza ritardo alla Commissione tali norme e misure, così come ogni eventuale modifica successiva che le riguardi. La norma prevede che gli Stati membri provvedano affinché le sanzioni garantiscano un reale effetto deterrente per quanto riguarda le violazioni di diritti e obblighi connessi al principio della parità di retribuzione, stabilendo anche sanzioni specifiche nel caso in cui le violazioni siano ripetute. L’articolato, dunque, non dispone specifiche previsioni sanzionatorie ma fissa solo dei principi. Tuttavia, il Considerando 55 della direttiva suggerisce (non è un obbligo) che tali sanzioni dovrebbero comprendere ammende che potrebbero essere basate sul fatturato lordo annuo del datore di lavoro o sulla sua massa salariale totale. Peraltro, secondo l’Europa le sanzioni potrebbero includere diversi tipi di disincentivi finanziari, quali la revoca di benefici pubblici o l’esclusione, per un certo periodo, da qualsiasi ulteriore riconoscimento di incentivi finanziari o da qualsiasi gara d’appalto pubblica. In conclusione, il legislatore europeo non si limita a proclamare principi, ma prefigura un impianto procedurale e sanzionatorio assai articolato. Il nodo del regime sanzionatorio segnerà la misura concreta dell’impatto della direttiva: dalla sua calibratura dipenderà la reale capacità del legislatore di bilanciare deterrenza e proporzionalità, effettività della tutela e coerenza con i principi del nostro sistema giuridico.
Fonte: SOLE24ORE