La Circ. INPS 21 novembre 2025 n. 145 interviene a valle del DM del Lavoro e delle Politiche sociali 29 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Decreto Ministeriale ha confermato, per l'anno 2025, la riduzione contributiva prevista dall'art.29 DL 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella L. 341/1995, una misura ormai strutturale nel panorama degli strumenti di alleggerimento contributivo per il settore dell'edilizia. La pubblicazione del DM, avvenuta il 24 ottobre 2025, ha rappresentato l'atto necessario per rendere operativa la riduzione dell'11,50% sui contributi dovuti per prestazioni diverse da quella pensionistica, applicabile ai soli operai a tempo pieno del settore edile. La circolare INPS, come di consueto, ha invece il compito di tradurre le previsioni normative in modalità operative, stabilendo procedure, codici da utilizzare, strumenti telematici e indicazioni per i casi particolari. Dal punto di vista normativo la circolare richiama le disposizioni che influenzano la determinazione della base di calcolo del beneficio, come l'art. 120 L. 388/2000 e l'art. 1 L. 266/2005. La circolare del 2025 si colloca in continuità con i precedenti interventi normativi, aggiornando i riferimenti al DM annuale e rendendo effettivamente fruibile la misura per il periodo da gennaio a dicembre 2025. La circolare riepiloga i requisiti richiesti ai datori di lavoro, la riduzione spetta solo alle imprese classificate nei comparti “industria” e “artigianato” dell'edilizia, con codici da 1.13.01 a 1.13.05 e da 4.13.01 a 4.13.05, con esclusione delle attività non considerate edili in senso stretto (ad esempio, installazione di impianti elettrici e idraulici). La misura agevolativa si applica esclusivamente ai lavoratori operai occupati per 40 ore settimanali; pertanto, i rapporti di lavoro part-time rimangono esclusi. Non è applicabile sul contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali e non è cumulabile con altre misure agevolative specifiche che prevedano l'incompatibilità. Le condizioni di accesso richieste ai datori di lavoro comprendono:
la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi;
l'osservanza delle norme sulla determinazione della retribuzione imponibile;
l'assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro nei 5 anni antecedenti.
Si ricorda anche l'esclusione per i lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà, limitatamente ai soggetti interessati da riduzioni di orario. Questi requisiti rappresentano un insieme di condizioni consolidate negli anni, nulla di nuovo quindi sul punto per gli operatori del settore. Tutte le domande devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo telematico “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente. L'invio è consentito fino al 15 marzo 2026 e il sistema informatico dell'INPS effettua un controllo automatico sull'inquadramento aziendale, definendo l'istanza entro il giorno successivo. In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido da novembre 2025 a febbraio 2026. La circolare specifica che, nonostante l'autorizzazione, la compatibilità dell'inquadramento sarà verificata nuovamente anche in fase di fruizione del beneficio: ciò significa che l'esposizione dello sgravio in Uniemens può essere bloccata se l'azienda non risulta coerente con i codici ammessi, anche se precedentemente autorizzata. I codici Uniemens previsti sono due:
codice L206 per il beneficio corrente a partire dalla mensilità di novembre 2025;
codice L207 per il recupero degli arretrati relativi ai periodi da gennaio a ottobre 2025.
Nel caso di aziende con matricole sospese o cessate, l'istanza deve essere inviata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello riportato in allegato alla circolare. La struttura territoriale, dopo le verifiche del caso, potrà attribuire il codice “7N” riferito all'ultimo mese di attività. Per i lavoratori non più in forza, l'agevolazione può comunque essere fruita indicando, nel primo flusso utile, gli stessi elementi previsti per i lavoratori attivi ma con la valorizzazione del codice <TipoLavStat> “NFOR”, senza compilare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Il periodo massimo entro il quale è possibile utilizzare le denunce Uniemens per fruire dello sgravio è febbraio 2026.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL