Licenziamento per inidoneità in presenza di “disabilita”

Licenziamento per inidoneità in presenza di “disabilita”

  • 28 Novembre 2025
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Con la sentenza n. 28/2025 il Tribunale di Rovereto ha applicati uno dei principi antidiscriminatori in materia di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta. Il Giudice ha qualificato l'epicondilite cronica, patologia di lunga durata, come "disabilità" secondo l'interpretazione funzionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto minorazione fisica idonea a ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale in condizioni di parità. Tale qualificazione fa sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" per garantire la conservazione del posto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003. L'onere di provare l'impossibilità di adottare tali misure, o la loro natura sproporzionata, grava interamente sul datore di lavoro. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'adibizione della lavoratrice a mansioni differenti (controllo qualità, cucitura), anche a tempo parziale, costituisse un accomodamento esigibile e non adottato. Al contrario, la proposta di trasferimento presso un'unità produttiva distante oltre 100 km è stata giudicata irragionevole, data la concreta possibilità di ricollocazione nella sede originaria. La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli configura una discriminazione diretta, che rende il licenziamento nullo. La conseguenza è l'applicazione della tutela reintegratoria piena, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, a prescindere dai requisiti dimensionali.