Lavoratori in aspettativa pubblica e sindacale: accredito dei contributi figurativi

Lavoratori in aspettativa pubblica e sindacale: accredito dei contributi figurativi

  • 24 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
L’INPS, con Mess. 21 novembre 2025 n. 3505, fornisce alcune precisazioni relativamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa poiché chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. L'art. 31 L. 300/70 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. I presupposti essenziali per l'accredito figurativo sono, pertanto, il possesso della documentazione richiesta dal citato articolo 3 e la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS). Ai fini dell'accredito figurativo è necessaria la verifica dell'atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest'ultimo. Tale atto deve avere necessariamente data antecedente al periodo di aspettativa concesso. Di conseguenza l'accredito figurativo in argomento non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell'attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito. Nel caso in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine. Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso di efficacia, non risulti già agli atti della Struttura territoriale e sia irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l'irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali). Si precisa che la sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell'accredito figurativo. La medesima documentazione sostitutiva può essere prodotta nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità (novazione soggettiva di parte datoriale nel rapporto di lavoro) e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro con soluzione di continuità. Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, l'incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto. Il principio esposto, infatti, sottolinea la necessità di chiarezza e formalità dell'investitura della carica sindacale non essendo rilevante verificare l'attività concretamente svolta. A supporto di tale tesi anche la Corte di Cassazione con varie sentenze riconduce la legittimità dell'accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell'investitura e della conformità statutaria della carica La giurisprudenza ha evidenziato che l'elemento determinante, ai fini del diritto all'accredito figurativo, è la conformità dell'incarico alle norme statutarie e la sua attribuzione formale con atto scritto, mentre le modalità operative con cui viene esercitata la funzione rappresentativa non assumono rilievo ai fini della valutazione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL