Non si può cambiare contratto neppure se c’è accordo con i lavoratori
- 21 Novembre 2025
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Anche se è stato sottoscritto un accordo di armonizzazione per disciplinare il passaggio da un Ccnl in corso di applicazione ad altro Ccnl, il datore non può recedere prima del tempo. Il principio per cui, se il contratto collettivo ha un termine di durata, il datore di lavoro non può recedere prima della sua scadenza, non è derogabile neppure in presenza di una intesa aziendale siglata nel rispetto del criterio maggioritario previsto dall’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 2014. L’intesa sulla rappresentanza, siglata da Confindustria con le organizzazioni sindacali confederali maggiori, prevede che, se l’accordo collettivo di secondo livello è sottoscritto a maggioranza (dei componenti della Rsu eccetera) esso abbia efficacia generale nei confronti dei lavoratori. Per la Cassazione è, tuttavia, irrilevante, ai fini della anticipata disapplicazione del Ccnl, che l’accordo di armonizzazione, con cui è stato gestito il passaggio dal vecchio al nuovo contratto, sia stato concluso secondo le regole dell’intesa interconfederale. A presidio di questa conclusione (ordinanza 29737/2025) la Cassazione osserva che, anche se è stato sottoscritto un accordo aziendale dotato di efficacia generale verso i lavoratori, è dirimente che, nei fatti, il datore abbia operato il recesso unilaterale dal Ccnl non scaduto. È insegnamento consolidato, in questo senso, che solo le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori firmatarie del contratto possano disporne in ogni tempo la disdetta. Invece al singolo datore, che lo applica al rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non è consentito il recesso unilaterale prima della scadenza. Fa eccezione il caso in cui il Ccnl non abbia un termine di efficacia, mentre laddove abbia una scadenza «non è mai legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro». Il principio prevale anche se in azienda il datore ha firmato un accordo di armonizzazione per disciplinare il passaggio al nuovo Ccnl. Il caso esaminato si riferisce a un datore che, applicando il Ccnl metalmeccanici a parte dei dipendenti e il Ccnl terziario ad altri, ha deciso di disapplicare il primo contratto in favore del secondo. Questa operazione è avvenuta mediante un accordo di armonizzazione siglato sulla base delle regole previste dall’intesa interconfederale sulla rappresentanza. La Cassazione nega la legittimità di tale operazione e rimarca che l’accordo di armonizzazione non può determinare la disapplicazione di un Ccnl in pendenza del suo termine di durata. Nel caso specifico, peraltro, i lavoratori hanno apposto la firma sotto la dicitura «per ricevuta e accettazione» del nuovo contratto, ma nel giudizio di appello si è ritenuto che la dicitura avesse contenuto generico e non potesse essere letta come espressione di consenso all’applicazione del Ccnl terziario. La Cassazione considera la questione inerente al merito della causa e non rivalutabile in sede di legittimità, soffermandosi sulla indisponibilità dei principi che governano il recesso “ante tempus” dai Ccnl.
Fonte: SOLE24ORE