Lavoratori extra Ue, tempi più lunghi per la firma sul contratto di soggiorno
Dopo la seduta alla Camera dei deputati dello scorso 18 novembre 2025, il disegno di legge di conversione del Dl 146/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e di gestione del fenomeno migratorio” sarà esaminato dal Senato il 25 novembre 2025 per la sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 3 dicembre 2025. Il provvedimento, composto da 12 articoli, interviene sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento al Dpcm sui flussi di ingresso dei lavoratori extra Ue per il triennio 2026-2028. Il testo esamina, in particolare, le modalità di assunzione e si focalizza sulla semplificazione dei nulla osta al lavoro, sul rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato e sull’incremento delle tutele per i soggetti vulnerabili. In materia di ingressi al di fuori delle quote è aggiunta la possibilità di assumere non solo i lavoratori domestici dedicati all’assistenza di anziani e disabili, ma anche quelli addetti all’assistenza ai bambini fino a 6 anni d’età. In totale saranno quindi 30mila gli ingressi nel triennio 2026/2028. Il disegno di legge di conversione riporta anche delle novità in relazione ad alcuni termini temporali previsti per il rilascio dei permessi di soggiorno e ai controlli di veridicità richiesti sulle dichiarazioni presentate dai datori di lavoro e dalle altre realtà coinvolte. In primo luogo, viene incrementato per il lavoro subordinato, anche stagionale, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta, che passa da 7 a 15 giorni. Nonostante l’ampliamento dei tempi concessi per adempiere alla disposizione, potrebbero continuare ad emergere alcune difficoltà per i datori di lavoro, considerato che la conferma deve essere flaggata sul portale web dedicato e, quando la domanda è stata inserita da un professionista o associazione delegati dal datore di lavoro, si potrebbero riscontrare delle difficoltà soprattutto nel periodo feriale, stante l’assenza del delegato e l’impossibilità di verificare quotidianamente la presenza di comunicazioni provenienti dal ministero delle Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) di conferma della volontà di assumere lo straniero. La mancata conferma comporta la revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e il rifiuto del visto di ingresso. Va valutata, poi, positivamente la scelta di portare da 8 a 15 giorni (lavorativi) il periodo massimo entro cui il datore di lavoro e il lavoratore straniero (anche stagionale) devono sottoscrivere, il primo in forma digitale il secondo in maniera analogica, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno è propedeutico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. I lavoratori stranieri che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale nei Paesi di origine, secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Dlgs 286/1998 (il Testo unico sull’immigrazione), potranno richiedere il visto d’ingresso entro 12 mesi dalla fine del corso (precedentemente erano 6). In questi casi, il datore di lavoro non dovrà confermare la volontà di assumere ed il nulla osta sarà rilasciato entro 30 giorni. Infine, il testo in esame incrementa a 1 anno la validità dei permessi di soggiorno per protezione sociale e vittime di caporalato ed estende a 150 giorni il termine per l’istruttoria delle domande di ricongiungimento familiare.
Fonte: SOLE24ORE
