Il 9 agosto 2025 è entrata in vigore la L. 106/2025 recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta di un provvedimento legislativo autonomo che integra la normativa vigente in materia di permessi per disabili e le disposizioni eventualmente disciplinate dai singoli CCNL. La nuova legge - che si compone di soli cinque articoli - introduce nuove forme di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori affetti da gravi malattie che molto spesso sono costretti a dover scegliere tra curarsi o lavorare. L'art. 1 della L. 106/2025 individua come ambito di applicazione soggettivo i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tali soggetti è necessario essere in possesso di una certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore che ne attesti lo status di gravità richiesto dalla Legge. In futuro i servizi ispettivi potranno effettuare le opportune verifiche al fine di evitare possibili fenomeni di abusi, utilizzando anche i dati disponibili nel “Sistema tessera sanitaria” e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Tra i destinatari individuati dalla L. 106/2025 segnaliamo un'importante novità che segna un cambio di passo radicale nella tutela dei soggetti fragili. Vengono, infatti, inclusi anche i lavoratori autonomi che, in possesso dei requisiti sopra descritti, potranno sospendere la propria prestazione professionale per un massimo di 300 giorni per anno. La nuova previsione si integra con quanto già previsto dalla L. 81/2017, che all'art. 14 c. 1 aveva stabilito che: “La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente”. Occorre però sottolineare che dalla semplice lettura della norma sembra che siano coinvolti soltanto i lavoratori autonomi che svolgano la propria attività in modo continuativo per un committente (cd. monocommittenza), restando quindi escluse le partite IVA che collaborano con più committenti. Il richiamo, infine, all'all'art. 14 c. 1 L. 81/2017 ci fa ritenere che durante la sospensione la posizione previdenziale del collaboratore resterà attiva salvo versare al termine della sospensione la contribuzione maturata durante lo stesso periodo in rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. L'art. 1 della L. 106/2025 stabilisce per i lavoratori dipendenti pubblici o privati - affetti da gravi patologie - la possibilità beneficiare di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante la fruizione di tale congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La finalità della norma è evidentemente quella di consentire al dipendente, che ha esaurito il periodo di comporto contrattualmente previsto, di poter proseguire le cure senza il timore di perdere il posto di lavoro. La norma prevede, infatti, che Il congedo sia “compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo”. Si tratta, quindi, di un periodo di congedo non retribuito che si aggiunge ai congedi non retribuiti che il lavoratore può chiedere, in base alla previsione di alcune norme collettive, entro il termine del periodo di comporto. Questa norma, a differenza di quella relativa alle ore di permesso (che, come vedremo, è specificatamente disposto entri in vigore dal 1° gennaio 2026), è già operativa e sarebbe già fruibile dai lavoratori interessati. Al riguardo, non essendo state emanate circolari operative riteniamo che siano le stesse aziende che, recependo la nuova norma nei loro contratti aziendali o collettivi o nelle loro policy, debbano stabilirne le regole per una corretta fruizione, la cui richiesta dovrà avvenire prima del termine del periodo di comporto. Occorre comunque precisare che al termine del periodo di congedo (sia quello eventualmente previsto dal CCNL sia quello previsto dalla L. 106/2025), poiché sono comunque decorsi i termini del comporto, l'azienda resterà sempre legittimata a poter risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui, invece, decorso il periodo di congedo non retribuito il datore di lavoro non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto il lavoratore stesso avrà diritto ad eccedere, se ne ricorrano le condizioni, allo smart job come previsto dall'art. 1 c. 4 L. 106/2025. Occorre, infine, precisare anche che il periodo di congedo ex L. 106/2025 non è computato nell'anzianità di servizio e non è nemmeno utile ai fini previdenziali. Resta comunque la facoltà del lavoratore a richiedere il riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. L'art. 2 della L. 106/2025, in aggiunta ai permessi previsti, ad esempio, dalla L. 104/1992 o dai contratti collettivi introduce la possibilità di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per poter effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. La decorrenza di questa disposizione, come abbiamo già anticipato, è prevista dal 1° gennaio 2026. I beneficiari di tali nuovi premessi saranno sempre i lavoratori dipendenti pubblici e privati con le caratteristiche già individuate per la fruizione del nuovo congedo di 24 mesi; con la differenza che per gli affetti da malattie oncologiche in questo caso il legislatore ha ritenuto opportuno specificare che si tratta di soggetti sia in fase attiva sia in follow-up precoce. Anche in questo caso, per fruire dei permessi, è richiesta la certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. A differenza del congedo di 24 mesi visto in precedenza, le 10 ore di permesso ai sensi dell'art. 2 L. 106/2025 sono retribuite e coperte da contribuzione figurativa. In particolare, il comma 2 dell'articolo stabilisce che per tali ore di permesso si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Il richiamo è, quindi, all'art. 7 del D.Lgs. 119/2011, ovvero al congedo di 30 giorni per cure previsto per i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il cui costo però ricade interamente sui datori di lavoro. Nel caso, invece, delle ore di permesso previste dall'art. 2 L. 106/2025, poiché al comma 3 dello stesso articolo è previsto che “L'indennità sarà riconosciuta direttamente dalle azienda con la possibilità di recuperare tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale”, possiamo ritenere che il costo sia a carico dell'Ente previdenziale. Per averne certezza e per conoscere come le stesse ore andranno esposte nei futuri flussi Uniemens occorrerà aspettare le specifiche disposizioni da parte dell'INPS. I nuovi permessi, infine, saranno concessi anche ai dipendenti per assistere un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Come anticipato, la L. 106/2025 si compone di altri 3 articoli che, però, hanno impatti di minore portata sui futuri comportamenti di lavoratori e aziende. In particolare, l'art. 3 prevede la creazione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, per la cui realizzazione è previsto un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilirà i criteri per l'assegnazione dei premi. L'art. 4 stabilisce il potenziamento delle infrastrutture dell'INPS per poter attuare correttamente le previsioni della L. 106/2025. Infine, all'art. 5 è prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano che applicheranno le nuove norme compatibilmente con i loro statuti e le relative norme di attuazione.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL