Fuori dal Tfr solo le voci espressamente escluse

Fuori dal Tfr solo le voci espressamente escluse

  • 21 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
Il fatto che il contratto collettivo indichi, tra le voci utili per il Tfr, solo gli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ogni lavoratore non comporta che altre voci specifiche possano entrare nel computo del trattamento di fine rapporto. Quello che rileva è se gli ulteriori importi sono erogati a fronte di prestazioni rese e per un tempo significativo, in modo da escludere il loro carattere occasionale. Infatti, ricorda la Corte di cassazione nell’ordinanza 30331/2025, citando il precedente 15889/2004, in base all’articolo 2120 del Codice civile la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese. Di conseguenza, l’esclusione di alcune voci deve essere espressamente indicata dal contratto collettivo e deve essere provata dalla parte che la invoca. Quindi, se i lavoratori dimostrano il pagamento ricorrente di indennità ed emolumenti, non spetta loro indicare le norme del Ccnl che le includono nella base di calcolo del Tfr. A fronte di questi principi, la Suprema corte ha cassato e rinviato alla Corte d’appello di Roma la decisione con cui quest’ultima ha ritenuto che siano da valorizzare ai fini del Tfr solo le voci della retribuzione indicate nel contratto e «a contrario» le altre devono essere escluse perché ciò si evinceva «da tutto il contesto delle norme di riferimento e dal comportamento dei contraenti da cui appariva evidente che le parti collettive avevano avuto riguardo ad una nozione ristretta della retribuzione da inserire nella base di computo». I giudici di secondo grado hanno anche affermato che spetta ai lavoratori (in questo caso) indicare quali parti del Ccnl dispongono di includere nel computo del Tfr gli importi corrisposti a titolo di lavoro supplementare, straordinario, trattamenti economici di trasferta, richiamo in servizio e altro. La Cassazione ha smontato il ragionamento della Corte d’appello e, stabilendo il rinvio, ha indicato che i giudici dovranno effettuare un esame ex post (non svolto in precedenza) centrale per stabilire se i trattamenti, che i lavoratori ritengono rilevanti ai fini del Tfr, siano stati corrisposti per un tempo significativo tale da escludere il loro carattere occasionale.

Fonte: SOLE24ORE