Maxisanzione per lavoro nero

Maxisanzione per lavoro nero

  • 21 Ottobre 2022
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Non sempre la contestazione della maxisanzione per lavoro nero comporta l'effetto “trascinamento” legato agli altri obblighi riguardanti le omesse comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego e relative all'assunzione e cessazione del rapporto di lavoro. L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 2089/2022 esprime il proprio parere circa l'applicazione o meno della sanzione in materia di collocamento ordinario (articolo 21, comma 1, della legge 264/1949), in occasione di accertamento di lavoratori in nero e conseguente applicazione della maxisanzione prevista dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista per il lavoro sommerso. Tale esenzione può ritenersi “assorbita” dalla maxisanzione a condizione che il rapporto oggetto dell'accertamento si sia svolto dall'inizio alla fine completamente “in nero”. Ne deriva che, ove il rapporto sia iniziato in modo irregolare, ma che poi in data successiva si sia svolto – anche se in conseguenza dell'intervento ispettivo – in modo regolare, l'eventuale mancata o non tempestiva comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto sarà senz'altro sanzionabile in base all'articolo 21 della legge 264/1949, in quanto non trova applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma quinquies, del Dl 12/2002.