Permane la divisione dei giudici di merito sul rilascio del Durc in via cautelare nell’ambito della composizione negoziata della crisi (un tema che sta assumendo rilievo sempre più crescente nella prassi), tra chi ritiene che il ricorso alla Cnc non possa rappresentare un lasciapassare per aggirare la normativa vigente e chi, invece, adotta un approccio più flessibile. Nel primo rigoroso orientamento si colloca il decreto del 23 settembre 2025, con il quale il Tribunale di Roma ha negato la possibilità di adottare misure di protezione che, pur essendo funzionali a garantire l’esito positivo delle trattative con i creditori, potrebbero condurre a disapplicare altre norme di legge. Nel caso di specie, la debitrice si era rivolta al giudice capitolino, chiedendo di ordinare in via cautelare – pur in assenza del requisito della regolarità contributiva – il rilascio da parte dell’Inps del documento unico di regolarità contributiva, posto che, in caso contrario, la continuità aziendale si sarebbe irrimediabilmente compromessa per l’impossibilità di partecipare a nuove gare d’appalto. Dopo aver ricostruito i tratti essenziali dei provvedimenti cautelari ex articolo 19 del Codice della crisi d’impresa, il collegio capitolino ha ricordato che essi hanno un contenuto ben distinto da quello delle misure protettive, essendo finalizzate ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, e non, invece, ad attuare il piano di risanamento. Inoltre, la strumentalità delle misure al «buon esito» delle trattative e, ancor di più, il fatto che le stesse si collochino nell’ampio genus delle misure cautelari (dalle quali mutuano anche le forme di cui agli articoli 669 bis e seguenti del Cpc) permette di individuare una serie di limiti alla loro adozione. Una corretta interpretazione del requisito del fumus boni iuris impone di escludere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l’applicazione di norme di legge, sol perché quella elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative. Né la mera funzionalità al buon esito delle trattative permetterebbe il superamento di norme di legge, perché in tal caso le misure cautelari acquisterebbero una sorta di “licenza di derogare” che, peraltro, si porrebbe in contrasto con la natura anticipatoria della tutela stessa. L’impossibilità di accogliere la richiesta cautelare troverebbe conferma anche nel fatto che la composizione negoziata, diversamente dalle procedure concorsuali, non prevede il divieto di pagamento di crediti anteriori, con la conseguenza di rendere inapplicabile l’articolo 3, comma 2, lettera b), del Dm 30 gennaio 2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. Conseguentemente, il collegio romano – in linea con altri precedenti (si veda Tribunale di Napoli 19 giugno 2024) – ha rigettato la domanda, affermando come le misure cautelari nella Cnc non possano comportare la disapplicazione di norme di legge, anche quando esse appaiano funzionali a raggiungere l’accordo. A conclusioni parzialmente diverse è pervenuto, invece, il Tribunale di Genova (decreto 19 settembre 2025), che – nel solco di altra giurisprudenza di merito (si veda su tutte la decisione del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2025) – ha ritenuto decisiva, ai fini dell’adozione in sede cautelare del rilascio del Durc, la strumentalità della misura rispetto al buon esito delle trattative. In concreto, la ricorrente ha, da un lato, valorizzato l’essenzialità del documento in commento ai fini della continuazione della propria attività – posto che la sua assenza avrebbe impedito, oltre alla riscossione dei crediti per gli appalti già eseguiti, anche l’acquisizione di nuove commesse – e, dall’altro, la mancata opposizione da parte dell’ente previdenziale, pur formalmente notiziato della richiesta di adozione nei suoi confronti della misura cautelare. Il giudice genovese ha richiamato le considerazioni del tribunale meneghino, secondo cui – poiché le proposte di trattamento del debito previdenziale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi possono prevedere pagamenti parziali – il Durc può essere rilasciato nell’ambito della Cnc anche nel caso in cui sussista un’irregolarità nei pagamenti contributivi. In caso contrario, infatti, si finirebbe inevitabilmente con l’ostacolare la continuità aziendale, non potendo l’imprenditore ottenere il documento a causa di una condizione di irregolarità in re ipsa, in quanto insita nell’insolvenza. Tuttavia, pur ammettendo la possibilità di un intervento cautelare, il giudice ligure – aderendo a quanto già affermato dal collegio milanese – ha ritenuto inammissibile la domanda volta a ottenere l’emissione di un vero e proprio ordine di facere a carico dell’ente pubblico, ma ha accolto la domanda subordinata intesa a far “accertare” la sussistenza della condizione di regolarità dei versamenti, affinché l’Inps possa rilasciare il certificato.
Fonte: SOLE24ORE