Antisindacale lo spostamento del lavoratore, R.S.A., dalla centrale operativa ad attività di piantonamento
- 18 Novembre 2025
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Il Tribunale di Padova, con decreto del 14/11/2025, ha qualificato come antisindacale lo spostamento di un Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) dalla Centrale Operativa, centro nevralgico dell'azienda, a mansioni di piantonamento presso una sede periferica. Il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 28 L. 300/1970, basandosi su un'interpretazione che valorizza l'oggettiva lesività della condotta datoriale. Secondo il decreto, per aversi condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento limiti l'esercizio dell'attività sindacale, senza che sia necessario uno specifico intento lesivo. Nel caso di specie, pur non configurandosi un trasferimento in senso tecnico (ex art. 22 St. Lav.) o un demansionamento illegittimo, lo spostamento è stato ritenuto antisindacale per i suoi effetti concreti. La marginalizzazione del RSA, l'assegnazione a mansioni di minor rilievo (anche se non rientranti nel medesimo livello di inquadramento) e la ridotta interazione con gli altri lavoratori ledono l'immagine, il ruolo e la capacità di proselitismo del sindacato. La decisione conferma che anche atti datoriali astrattamente leciti sono sanzionabili se pregiudicano oggettivamente l'attività sindacale.