Lite tra dipendenti, licenziabile chi non si limita a difendersi ma aggredisce

Lite tra dipendenti, licenziabile chi non si limita a difendersi ma aggredisce

  • 13 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
La Corte d’appello di Milano, nella sentenza 853/2025 del 31 ottobre, ha confermato la decisione del Tribunale milanese che aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore avverso il provvedimento espulsivo a lui irrogato per un «diverbio litigioso con toni molto accesi, parolacce offensive e insulti…seguito dalle vie di fatto». Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno, in primo luogo, evidenziato la necessità di accertare in concreto la reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché la proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione e ciò anche laddove - come nel caso in esame - la fattispecie sia tipizzata dalla contrattazione collettiva e rientri tra quelle che giustificano il licenziamento per giusta causa. La sentenza richiama alcune decisioni della Suprema corte che, anche più recentemente rispetto alle precedenti citate, ha statuito che «in tema di sanzioni disciplinari, ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario» (Cassazione 23881/2022). Premesso quanto sopra, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che, espletata l’istruttoria, aveva ritenuto confermati i fatti oggetto della contestazione e idonei a comportare il venir meno del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. Sul punto, i giudici d’appello hanno altresì escluso che potesse avere rilevanza, come preteso dal lavoratore (anche) in sede di gravame, l’accertamento relativo a chi avesse iniziato il litigio: ciò che conta, secondo la Corte milanese, è «la condotta del dipendente che non si limita ad una reazione esclusivamente difensiva, ma aggredisce il collega». Tale accertamento è stato valutato, infatti, dirimente «sia per la ipotesi tipizzata dalla contrattazione collettiva (“diverbio litigioso seguito da via di fatto”) sia soprattutto per la riconducibilità del caso concreto all’articolo 2119 del Codice civile»; da qui la legittimità del licenziamento per giusta causa. Peraltro, dalla lettura della sentenza emerge che, nel caso esaminato, entrambi i lavoratori coinvolti sono stati destinatari del medesimo provvedimento espulsivo.

Fonte: SOLE24ORE