Cambio CCNL prima della scadenza: per la Cassazione è condotta antisindacale
- 12 Novembre 2025
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Con l'ordinanza n. 29737 dell' 11 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che costituisce condotta antisindacale la disapplicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prima della sua naturale scadenza, anche qualora venga sostituito da un altro accordo siglato con sindacati diversi. Nel caso esaminato, una società aveva cessato di applicare il CCNL Metalmeccanici, ancora in vigore, per sostituirlo con il CCNL Terziario tramite un "accordo di armonizzazione" non sottoscritto da tutte le sigle sindacali originarie, in particolare dalla FIOM CGIL. La Suprema Corte ha qualificato tale operazione come una "disdetta unilaterale" illegittima del contratto collettivo vigente. Viene ribadito il principio consolidato secondo cui nessun datore di lavoro può recedere unilateralmente da un CCNL con una scadenza predeterminata, poiché le parti si sono impegnate a rispettarlo per tutta la sua durata. La condotta è stata ritenuta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto ha leso il ruolo, l'efficacia e l'immagine dell'organizzazione sindacale non consenziente, sminuendone le prerogative a tutela dei lavoratori.