Lavoro nero, patente a crediti decurtata immediatamente

Lavoro nero, patente a crediti decurtata immediatamente

  • 11 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
Il decreto sicurezza sul lavoro (Dl 159/2025) è intervenuto sulla disciplina della patente a crediti, prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, per sanzionare in modo più pesante e immediato l’impiego di lavoratori irregolari. Infatti, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’articolo 27, dal 1° gennaio 2026, l’impiego di lavoratori in nero da parte di imprese e lavoratori autonomi, titolari di patente a crediti, comporterà l’immediata decurtazione dei punti a seguito del solo verbale unico di accertamento e notifica, senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione. La commissione di una delle violazioni elencate nell’allegato I-bis, annesso al Dlgs 81/2008, comporta la riduzione di punti dalla patente a crediti nella misura ivi indicata. Decurtazioni piuttosto rischiose, dal momento che, partendo da 30 punti (eventualmente incrementati fino a un massimo di 100, al ricorrere di determinate condizioni), se l’impresa scende sotto i 15 non può continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione e solo quando i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, sempreché non intervenga il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale o dei lavoratori, disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008. Le decurtazioni vengono normalmente effettuate in presenza di provvedimenti definitivi, ossia di sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione non impugnate divenute definitive. Diversamente, l’estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981) non rende definitivo il provvedimento. Tuttavia, il nuovo comma 7-bis, introdotto dal decreto 159/2025, ha previsto una deroga per l’occupazione di lavoratori in nero, stabilendo che, in presenza di un verbale unico di accertamento e notificazione con cui viene contestato l’impiego di lavoratori irregolari, con applicazione della cosiddetta maxisanzione, non è necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione per procedere alla decurtazione dei punti. In questo modo, contestualmente all’irrogazione della sanzione amministrativa, si procederà al taglio dei punti dalla patente. A tal fine, il legislatore dispone la possibilità, per l’Ispettorato nazionale del lavoro, di utilizzare anche le informazioni contenute all’interno del Portale nazionale del sommerso. In attesa di chiarimenti sul punto, a parere della scrivente, basandosi sul tenore letterale del comma 7-bis, la decurtazione pare prescindere non solo dall’ordinanza ingiunzione, ma anche da una eventuale successiva regolarizzazione del lavoratore a seguito di diffida contenuta nel verbale unico, essendo sufficiente la sola notifica del verbale. Inoltre, cambiano anche le misure della decurtazione. Attualmente sono previste 4 violazioni per lavoro nero (punti da 21 a 24 dell’allegato) con diversa decurtazione di crediti, per ciascun lavoratore: impiego fino a 30 giornate, 1 credito; da 31 a 60 giornate, 2 crediti; oltre 60 giornate, 3 crediti; se il lavoratore è un clandestino, un minore in età non lavorativa o un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, è prevista la perdita di un ulteriore credito. Il Dl 159/2025 riunisce le prime tre ipotesi in un’unica fattispecie, con una decurtazione complessiva di 5 punti per singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione irregolare. Di conseguenza, l’occupazione irregolare di un clandestino comporterà la perdita di 6 punti a prescindere dalla durata dell’impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno 10 punti. Considerando, poi, il limite massimo di punti che possono essere tolti nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo (misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave), anche in presenza di tre o più lavoratori in nero, non sembrerebbe possibile decurtare più di 10 crediti, indipendentemente anche dall’eventuale aggravante per clandestini o minori. La modifica troverà, però, applicazione in relazione alle condotte realizzatesi successivamente al 1° gennaio 2026, prevedendo quindi un regime transitorio della disciplina.

Fonte: SOLE24ORE