Esonero post parto

Esonero post parto

  • 20 Ottobre 2022
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Dal mese di ottobre è fruibile l’esonero della contribuzione riguardante le lavoratrici madri rientrate dalla maternità nel corso del 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 137, della legge 234/2021 (Bilancio 2022). Come precisato dall’Inps nella circolare 102/2022, l’utilizzo dell’esonero è subordinato al rilascio, da parte dell’istituto stesso, di uno specifico codice di autorizzazione “0U”, che le aziende devono richiedere tramite il cassetto previdenziale, specificando nome, cognome, codice fiscale della lavoratrice e la data di rientro dalla maternità. A parte queste complicazioni formali, a seguito della ricezione dell’istanza l’Inps autorizza, per singola dipendente, l’utilizzo del codice e il relativo periodo che decorre dal giorno del rientro in azienda fino ai dodici mesi successivi. Un dubbio riguarda i casi in cui, dopo il congedo obbligatorio o tra quest’ultimo e quello parentale, la lavoratrice si assenti ad esempio per ferie (e quindi volontariamente) o per malattia (e quindi involontariamente). Tali assenze sono considerate neutre ai fini del diritto all’esonero o, come letteralmente il concetto di rientro farebbe ritenere, inibiscono tale diritto?