L’indennità di disponibilità non può essere limitata nel tempo

L’indennità di disponibilità non può essere limitata nel tempo

  • 10 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
L’indennità di disponibilità prevista a favore dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato è dovuta per legge per tutto il tempo in cui essi rimangono in attesa di nuova missione e non può essere elusa da una diversa regolamentazione interna. Su tale presupposto, l’ispettorato del lavoro ha titolo per contestare all’agenzia per il lavoro la mancata applicazione della disciplina sull’indennità di disponibilità prevista dal Ccnl di settore, a nulla rilevando che l’agenzia non applichi il contratto collettivo. Se l’agenzia per il lavoro, in luogo del Ccnl, applica un proprio regolamento interno che prevede il pagamento dell’indennità di disponibilità per un periodo minore rispetto a quello definito dal contratto collettivo, si tratta di una previsione invalida. L’articolo 34 del Dlgs 81/2015 rinvia alla contrattazione collettiva soltanto la determinazione dell’importo dell’indennità di disponibilità, mentre l’obbligo dell’agenzia per il lavoro di versare l’indennità per tutto il tempo in cui il lavoratore è in attesa di nuova missione è previsto dalla legge e non è, quindi, nella disponibilità delle parti. Ne deriva che, anche se non viene applicato il Ccnl, l’agenzia per il lavoro non può limitare la copertura dell’indennità di disponibilità per i propri dipendenti non in missione a un intervallo temporale ridotto predeterminato nel regolamento interno. Sulla scorta di queste argomentazioni il Consiglio di Stato (sentenza 7853 del 7 ottobre 2025) conclude che il versamento dell’indennità di disponibilità ai lavoratori somministrati non può essere ridotto temporalmente in forza di un regolamento interno del datore. Una nota agenzia per il lavoro ha impugnato al Tar il verbale di disposizione con cui l’ispettorato del lavoro ha contestato la mancata erogazione dell’indennità di disponibilità secondo il Ccnl di categoria. L’agenzia aveva riconosciuto, sulla base dell’importo giornaliero previsto dal Ccnl di settore (da essa non applicato), un’indennità di disponibilità di 15 giorni in forza del proprio regolamento e aveva poi sospeso i rapporti di lavoro, richiedendo l’attivazione della cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19. Il Tar ha rigettato il ricorso sostenendo che l’indennità è dovuta, in base all’articolo 34 del Dlgs 81/20215, per tutto il tempo in cui il lavoratore è in attesa di essere inviato in missione («e cioè per un periodo indeterminato e fino al termine del rapporto di lavoro, al verificarsi dei presupposti di legge»), aggiungendo che questa disciplina legale non può essere elusa da un regolamento interno di segno contrastante. L’agenzia ha appellato la decisione, rimarcando di aver applicato l’articolo 34, tant’è che ai lavoratori in attesa di missione era stata riconosciuta l’indennità di disponibilità, ma contestando che il periodo dovesse coincidere con quello fissato dal Ccnl di settore. Non applicando il Ccnl, non era tenuta, in virtù dei principi di libertà sindacale e di diritto comune, ad applicarne la parte normativa. Il Consiglio di Stato ha rigettato questa lettura e confermato che il rinvio alla contrattazione collettiva riguarda unicamente l’ammontare dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla integralmente per tutti i periodi in cui i lavoratori sono in attesa di missione non può essere limitato da una regolamentazione interna. Peraltro, l’indennità di disponibilità ha natura retributiva e, quindi, ricade nella parte economica del Ccnl di settore, che costituisce parametro vincolante anche per i datori che non lo applicano.

Fonte:SOLE24ORE