Diritto di Accesso ai Dati: l'ex datore di Lavoro deve consegnare gli ttestati di formazione.
- 10 Novembre 2025
- Pubblicazioni
Con il provvedimento n. 571 dell'11 settembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito il diritto dell'ex dipendente di accedere ai propri dati personali, inclusi gli attestati dei corsi di formazione, anche se erogati dal precedente datore di lavoro in caso di trasferimento d'azienda. Il diritto di accesso, previsto dall'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), non è soggetto a particolari requisiti di forma e può essere esercitato anche verbalmente o tramite email. L'ex datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, ha l'obbligo di fornire un riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso esaminato, il Garante ha sanzionato una società per non aver risposto tempestivamente alla richiesta di una lavoratrice dimissionaria. L'Autorità ha specificato che, in virtù dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento di ramo d'azienda, il nuovo datore di lavoro (cessionario) è responsabile in solido con il precedente (cedente) anche per gli obblighi relativi ai dati personali dei dipendenti. Il rifiuto o il ritardo nel fornire la documentazione richiesta costituisce una violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR e del principio di correttezza (art. 5, par. 1, lett. a), configurando un trattamento illecito di dati personali e comportando l'applicazione di sanzioni amministrative oltre ad esporre l'azienda a cause del dipendente.