Debiti con Inps e Inail rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo

Debiti con Inps e Inail rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo

  • 5 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
I pagamenti dei debiti nei confronti di Inail e Inps fino a 500mila euro potranno essere dilazionati fino a 36 rate mensili, mentre per quelli di importo superiore la rateizzazione potrà arrivare a 60 rate. Lo stabilisce il decreto interministeriale Lavoro-Economia, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione, che attua la previsione contenuta nella legge 203/2024 (Collegato lavoro). L’articolo 23 della norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, i due istituti possono consentire il pagamento dilazionato fino a un massimo di 60 mesi dei debiti nei loro confronti per contributi, premi e accessori di legge non ancora affidati agli agenti della riscossione. L’implementazione di tale disposizione richiede un decreto interministeriale, che quindi ora è in dirittura d’arrivo, e un successivo atto dei rispettivi consigli di amministrazione di Inps e Inail. Il Dm, infatti, si limita a stabilire il numero massimo di rate concedibili, in luogo delle attuali e ordinarie 24 mensilità, in relazione all’importo dovuto a fronte di una «dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» e consente che, in presenza di un piano di dilazione in corso, si possa concedere una seconda dilazione. I dettagli operativi, però, sono demandati agli istituti che devono stabilire: 
i requisiti per la concessione della rateizzazione e per il mantenimento della stessa, requisiti che devono attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria; 
le modalità di presentazione della domanda telematica di rateizzazione; 
i criteri in base ai quali definire il numero di rate (perché il Dm indica solo il massimo delle stesse); 
le modalità con cui il pagamento delle rate deve essere effettuato; 
i casi di revoca della rateizzazione.
Anche a fronte della concessione della dilazione, i contribuenti dovranno comunque versare regolarmente gli adempimenti mensili e periodici. Le modalità individuate dagli istituti saranno applicabili alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione degli atti dei Cda, mentre le domande presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge 203/2024) potranno essere oggetto di modifica delle rate in base alle nuove disposizioni, a fronte di specifica domanda del debitore.

Fonte: SOLE24ORE