Stesse mansioni, stesso CCNL: l'applicazione arbitraria

Stesse mansioni, stesso CCNL: l'applicazione arbitraria

  • 5 Novembre 2025
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 27719/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale in materia di applicazione dei contratti collettivi in aziende che operano in più settori.  Un datore di lavoro, pur essendo iscritto a più associazioni datoriali firmatarie di diversi CCNL, non può applicare arbitrariamente un contratto "innaturale" e peggiorativo a un gruppo di lavoratori che svolgono le medesime mansioni di altri colleghi, ai quali viene invece applicato il contratto collettivo coerente con l'attività prestata. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione del datore di lavoro all'associazione che ha stipulato il CCNL pertinente all'attività effettivamente svolta dai lavoratori crea un obbligo di applicazione. Tale vincolo prevale sulla diversa volontà espressa nel contratto individuale, specialmente se quest'ultima comporta un trattamento deteriore per il dipendente. La sentenza riafferma la residua operatività del criterio "merceologico" di cui all'art. 2070 c.c.,  proprio per i casi in cui un'impresa svolga diverse attività e sia necessario individuare il contratto collettivo applicabile a ciascuna di esse. Viene così impedita una disparità di trattamento ingiustificata tra lavoratori che espletano la stessa attività, distinguendo nettamente tale situazione dall'inesistenza di un principio generale di parità di trattamento per condizioni di miglior favore individuali. La decisione tutela la funzione del CCNL e la proporzionalità della retribuzione sancita dall'art. 36 della Costituzione.