Giusta causa: valutazione comparativa del giudice in caso di inadempienza di entrambe le parti
- 4 Novembre 2025
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 luglio 2025 n. 21965, ha stabilito che nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico, quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375, c.c., e ai sensi dello stesso capoverso dell’art. 1460, c.c., affinché l’eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all’intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. Nel caso concreto la dipendente aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede con mansioni inferiori imposto dal datore di lavoro, comportamento giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni dequalificanti, in aggiunta al fatto che il trasferimento era stato intimato non per comprovate esigenze organizzative, bensì a causa di dissidi con il gestore della sede di originaria adibizione.