Licenziamento tardivo. Si applica la reintegrazione?

Licenziamento tardivo. Si applica la reintegrazione?

  • 30 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Non si applica la reintegra nel caso in cui viene accertato in giudizio che non vi fossero i presupposti per la proroga del termine di irrogazione della sanzione disciplinare, previsto dalla contrattazione collettiva.  È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 28366 del 27 ottobre 2025, in un caso in cui un lavoratore (cui si applicava l’art. 18 L. 300/1970), licenziato disciplinarmente, chiedeva di essere reintegrato per avere la società sforato il termine di irrogazione della sanzione previsto dal contratto collettivo.  Detta violazione, per la Corte, è di natura procedurale e comporta una tutela meramente indennitaria (nel caso deciso da 6 a 12 mensilità). Ciò a meno che il ritardo nella comunicazione del licenziamento non risulti notevole e ingiustificato, tale da ledere il principio di tempestività e creare affidamento nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto contestato. Ipotesi che non è stata ravvisata nel caso di specie, considerato che il datore di lavoro aveva comunicato al lavoratore di voler avvalersi della proroga del termine di irrogazione della sanzione disciplinare. Nel caso il lavoratore fosse stato assunto dopo il 7 marzo 2025 l’indennità sarebbe stata compresa tra le 3 e le 18 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti e la metà per aziende più piccole.