Malattia del dipendente: no all'azione in giudizio, sì a visita fiscale e controlli investigativi
- 27 Ottobre 2025
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Con l'ordinanza n. 27671 del 16 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito l'inammissibilità di un'azione di mero accertamento promossa dal datore di lavoro per verificare giudizialmente se l'infermità del dipendente fosse di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro. Secondo la Corte, tale domanda è inammissibile, poiché non è volta a tutelare un diritto attuale, ma a verificare un mero fatto – la gravità della patologia – come presupposto per un futuro ed eventuale esercizio del potere disciplinare. L'ordinamento non ammette azioni volte a ottenere un controllo preventivo sulla legittimità di un ipotetico atto datoriale, come una contestazione disciplinare. Tuttavia, la Cassaziome chiarisce che l'impossibilità di ricorrere al giudice per tale accertamento non lascia il datore di lavoro privo di strumenti di controllo. Egli conserva pienamente la facoltà di esercitare i poteri che l'ordinamento gli conferisce in via unilaterale. In particolare, il datore di lavoro può:
- Richiedere una visita fiscale per il controllo dello stato di malattia, attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti;
- Far controllare l'idoneità fisica del lavoratore alla mansione specifica da parte del medico competente aziendale, in conformità con la normativa sulla sorveglianza sanitaria.
- Disporre accertamenti investigativi per verificare se il comportamento extra-lavorativo del dipendente durante la malattia sia compatibile con l'infermità dichiarata e non pregiudichi una pronta guarigione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Solo all'esito di tali verifiche, e nel contraddittorio con il lavoratore, il datore potrà valutare l'esistenza di profili di responsabilità e l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.