Indagini sulla concorrenza: non serve l'autorizzazione del giudice per il sequestro delle mail aziendali
- 27 Ottobre 2025
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Nell'ambito di un'indagine avviata in seguito a violazioni della normativa in materia di concorrenza , l'Autorità portoghese garante della concorrenza aveva sequestrato alcuni messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti delle società sotto indagine, le quali prontamente si erano opposte al sequestro facendo valere il diritto al segreto della corrispondenza . Secondo le società, infatti, spettava al giudice istruttore , e non al pubblico ministero, autorizzare detti sequestri. Nelle conclusioni dell'avvocata generale del 23 ottobre 2025 , nelle cause riunite C-258/23 , C-259/23 e C-260/23 , si sostiene invece che non sia necessario un meccanismo di autorizzazione preventiva rilasciata dal giudice, poiché nel caso in esame si tratta di sequestri dalle autorità garanti della concorrenza che riguardano informazioni di natura prettamente commerciale , e che si sono presentate non a singole persone fisiche, ma a persone giuridiche . L'accesso ai messaggi di posta elettronica di un'impresa, infatti, non implica un accesso completo e incontrollato alla totalità dei dati memorizzati, quindi l'ingerenza del diritto fondamentale nella tutela dei dati personali rispetta il principio di proporzionalità . Resta inteso che occorre rispettare determinate garanzie procedurali in merito e che ciascuno Stato membro è libero di introdurre comunque un meccanismo di autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità giudiziaria anche in casi come quello in esame.