Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso

Obbligo contributivo INPS anche in caso di rinuncia del lavoratore al preavviso

  • 24 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 settembre 2025, n. 24416, ha stabilito che l‘indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata. L’INPS, in seguito a un accertamento ispettivo, contestava a una società l’omesso versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a 13 lavoratori licenziati. La società si opponeva alla pretesa dell’ente previdenziale, sostenendo che non vi fosse alcun obbligo contributivo, avendo i lavoratori rinunciato all’emolumento. La Corte di merito accoglieva la tesi della società, affermando che nessuna debenza era più ravvisabile. L’INPS proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, sostenendo l’inopponibilità della rinuncia dei lavoratori all’istituto e l’inderogabilità del principio del minimale contributivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, ricordando il principio secondo cui l’obbligazione contributiva ha natura pubblicistica, deriva direttamente dalla Legge e gode di piena autonomia rispetto all’obbligazione retributiva che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore; pertanto, non può essere incisa da una volontà negoziale (come un atto di rinuncia o un accordo transattivo) che regoli diversamente l’obbligazione retributiva tra datore di lavoro e lavoratore. La Suprema Corte ha richiamato, inoltre, il principio del minimale contributivo, ex art. 1, D.L. n. 338/1989, secondo cui la base imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da legge, regolamenti o contratti collettivi: la norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta, pertanto sono irrilevanti sia gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro che implichino l’omesso pagamento, sia gli accordi tra datore e lavoratore che stabiliscono la non debenza di una determinata voce retributiva. Quanto all’indennità sostitutiva del preavviso, la Corte ha osservato come tale emolumento, data la sua natura retributiva, sia assoggettato all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il datore di lavoro recede dal contratto senza concedere il periodo di preavviso e, pertanto, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato acquista efficacia. La rinuncia del lavoratore a tale indennità è irrilevante per l’ente previdenziale, in quanto il negozio abdicativo non incide sul diritto dell’INPS al pagamento della contribuzione già maturata. Pertanto, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di merito in diversa composizione.