Licenziabile il dipendente arrestato che non informa tempestivamente il datore

Licenziabile il dipendente arrestato che non informa tempestivamente il datore

  • 22 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Il dipendente deve sempre informare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e ciò anche se questa è determinata dall’arresto, essendo irrilevante che la società possa esserne venuta informalmente a conoscenza. La mancata puntuale comunicazione delle ragioni dell’assenza rende questa ingiustificata e se prolungata è idonea a legittimare il recesso da parte del datore di lavoro. Questi i principi statuiti dal Tribunale del Lavoro di Latina con la sentenza 1105/2025 del 6 ottobre. La vicenda decisa riguardava il caso di un dipendente che era stato arrestato e all’esito di ciò non aveva informato il datore di lavoro della propria assenza. La società, a fronte della mancata comunicazione, contestava al lavoratore l’assenza ingiustificata prolungata e al termine dell’iter disciplinare intimava il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di Latina, pur riconoscendo che l’essere sottoposto a custodia cautelare detentiva per l’intero periodo oggetto di contestazione costituisce una valida causa di giustificazione delle assenze dal lavoro, ha, comunque, ritenuto la sussistenza di un grave inadempimento da parte del lavoratore ai propri obblighi legali e contrattuali, tale da legittimare il recesso. In particolare, a fronte di una assenza dal lavoro protrattasi per oltre 15 giorni la Società procedeva a contestarla al dipendente senza che venisse poi fornita alcuna giustificazione. Solamente in sede di impugnazione il lavoratore eccepiva l’intervenuta carcerazione (protrattasi per oltre un mese) e il fatto che un collega avrebbe assistito al momento dell’arresto e che questi ne avrebbe dato poi informalmente notizia ad altri colleghi e quindi all’azienda. Il Giudice di Latina, richiamando un orientamento consolidato della cassazione (tra le tante Cass. 10352/2014), ha ribadito come l’assenza debba essere comunicata dal lavoratore in modo tempestivo e soprattutto efficace ed esaustivo, così da consentire al datore di lavoro di approntare una sostituzione o comunque di riorganizzare il servizio in mancanza del lavoratore assente e ciò per tutta la durata dell’assenza. Sebbene per la comunicazione non sia richiesto (né dal Ccnl, né dalla legge) alcuna forma né modalità specifica, questa deve, comunque, contenere tutte le informazioni utili ed i requisiti minimi necessari e cioè la motivazione dell’assenza e la durata (quantomeno prevedibile al momento della comunicazione) della stessa. Nel caso in esame è stato ritenuto irrilevante il fatto che la Società avesse potuto apprendere informalmente dell’arresto del dipendente, perché l’informazione era comunque incompleta e inidonea a consentire all’azienda di assumere i provvedimenti organizzativi conseguenti. Non erano, infatti, note né le ragioni dell’arresto, né se si fosse trattato di una misura temporanea, di natura cautelare o definitiva, di breve o di lunga durata. Inoltre, è stato attribuito valore anche al comportamento del lavoratore, il quale, per tutta la durata dell’arresto (protrattosi per oltre un mese), pur avendo avuto contatti con famigliari e legali, si era disinteressato di aver lasciato il datore di lavoro privo di notizie in merito alla sua assenza e sulla sua protrazione. La conseguenza è che l’assenza dal servizio del dipendente priva tempestiva, efficace ed esaustiva comunicazione al datore, risulta ingiustificata e configura un inadempimento contrattuale che in base alle previsioni del Ccnl applicato può essere sanzionato con il licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata si protragga oltre il termine ivi stabilito.

Fonte: SOLE24ORE