Mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori comandati e comportamento antisindacale del datore di lavoro

Mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori comandati e comportamento antisindacale del datore di lavoro

  • 22 Ottobre 2025
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La questione riportata nella sentenza del Tribunale di Chieti n. 4066 del 23 settembre 2025 trae origine dal ricorso proposto dalla Filcams CGIL nei confronti di una società operante nel settore della vigilanza privata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, per la dichiarazione di antisindacalità di alcune condotte datoriali . Il giudice chiarisce che la Filcams CGIL è organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale e firmataria del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari. L'oggetto del ricorso riguarda il comportamento della società in occasione della proclamazione di uno sciopero , che, secondo la prospettazione sindacale, avrebbe determinato un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e alla partecipazione dei lavoratori all'astensione collettiva. La questione ruota attorno alle due comunicazioni inviate dalla Filcams CGIL all'azienda nel mese di giugno 2024.  La prima, datata 12 giugno 2024, è la proclamazione di uno sciopero nazionale di 4 ore per la giornata del 21 giugno 2024, sottoscritta unitariamente ad altre organizzazioni sindacali di categoria. Nella comunicazione sono indicati il ​​settore di riferimento, le motivazioni dell'astensione e la fascia oraria originariamente individuata per lo svolgimento dello sciopero. A questa segue una seconda comunicazione, datata 14 giugno 2024, con la quale la sigla sindacale rettifica la precedente, sostituendo la fascia oraria iniziale con una diversa, mantenendo invariati il ​​giorno e la durata complessiva dello sciopero. Sulla base di queste comunicazioni il giudice di prima cura valuta la legittimità o meno della condotta datoriale e, di riflesso, la sussistenza di un comportamento idoneo a integrare la fattispecie dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Il riferimento alle comunicazioni sindacali del 12 e del 14 giugno 2024 il giudice si sofferma sulla forma e sui tempi delle proclami di sciopero, elementi che assumono rilievo decisivo in un procedimento volto ad accertare la correttezza delle condotte datoriali e sindacali nel rispetto della disciplina vigente. Alla luce di ciò, il giudice ha accolto il ricorso ex art. 28, L. n. 300/1970 presentato da un'organizzazione sindacale che, dopo aver indetto uno sciopero e attivato la procedura di raffreddamento, non è stata informata dei nominativi dei lavoratori individuati dal datore di lavoro per garantire il livello di servizio minimo essenziale richiesto dalla legge. Per il Tribunale, la mancata comunicazione dei nominativi è in grado di incoraggiare la partecipazione allo sciopero , in quanto i lavoratori, non potendo sapere in anticipo se saranno oggetto della cd comandata, per cui hanno ragione di temere eventuali sanzioni disciplinari in caso di astensione dal lavoro. Per queste ragioni, il datore di lavoro è sempre tenuto a rispettare il termine di preavviso di 5 giorni a favore delle organizzazioni sindacali in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.