Revoca del trattamento pensionistico: risarcimento del danno patrimoniale

Revoca del trattamento pensionistico: risarcimento del danno patrimoniale

  • 22 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 luglio 2025 n. 18821, ha ritenuto che, in materia di previdenza sociale, quando l’ente previdenziale riconosce inizialmente una pensione e successivamente la revoca, sussiste l’obbligo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’assicurato che abbia fatto legittimo affidamento sulla prestazione concessa, purché tale affidamento sia tutelabile ai sensi dell’art. 1175, c.c. Gli enti previdenziali sono tenuti a condotte di diligenza nella comunicazione dei dati in loro possesso e nella gestione dei rapporti con gli assicurati, dovendo rispettare i principi di correttezza e buona fede che governano i rapporti obbligatori. Il danno risarcibile consiste nella perdita patrimoniale subita dall’assicurato che si è visto venire meno un emolumento su cui aveva fatto legittimo affidamento, in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro in vista del pensionamento. La quantificazione del danno dev’essere commisurata all’importo del rateo mensile di pensione originariamente liquidato per il periodo intercorrente tra la data immediatamente successiva alla revoca della pensione e quella immediatamente anteriore rispetto alla liquidazione di un’eventuale diversa prestazione previdenziale. Restano escluse dal risarcimento le voci relative ai contributi volontari corrisposti per ottenere prestazioni alternative, la differenza tra il maggiore importo della pensione originariamente liquidata e quello di prestazioni successive, nonché il danno corrispondente alle retribuzioni perdute per la risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al riconoscimento del diritto a pensione, quando tale risoluzione costituisca una scelta autonoma del lavoratore. Il principio dell’affidamento legittimo opera quale limite all’esercizio del potere di revoca dell’ente previdenziale e fonte di responsabilità risarcitoria quando la condotta dell’amministrazione generi nel soggetto una ragionevole aspettativa di mantenimento della prestazione concessa.