Dimissioni nel periodo di prova: obbligo di convalida e possibilità di revoca
- 22 Ottobre 2025
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Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha precisato che l’obbligo di convalida delle dimissioni previsto dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001 si applica anche se le dimissioni vengono rassegnate durante il periodo di prova. Il Ministero richiama i principi di interpretazione letterale e teleologica dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, evidenziando che la norma non contiene alcuna esclusione per il periodo di prova e che la ratio protettiva deve operare in modo ampio. Pertanto, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o del genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche durante il periodo di prova, per garantirne la piena validità e genuinità. Questo a differenza del divieto di licenziamento che opera solo fino al primo anno di vita. Sul punto va ricordato che solo nel caso di dimissioni nel corso del primo anno di vita o nel caso di godimento del congedo di paternità la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti a dimettersi con il preavviso, avendo anzi il diritto al pagamento della relativa indennità; successivamente sono tenuti a dare il preavviso. Inoltre, in materia di dimissioni in prova, la Corte di Cassazione con sentenza 24991/2025 ha stabilito, per tutti i lavoratori a prescindere dalla maternità, che il lavoratore può revocare le dimissioni presentate durante il periodo di prova entro 7 sette giorni.