DURC di congruità: chiarimenti per le imprese non rientranti nel comparto edile

DURC di congruità: chiarimenti per le imprese non rientranti nel comparto edile

  • 22 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Il Ministero del Lavoro , con Risposta a interpello del 17 ottobre 2025 , fornisce chiarimenti in merito al rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile . La richiesta, inoltrata da ANIE, riguarda la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili; in particolare, si chiede se l' obbligo di iscrizione alle Casse Edili ricorra solo per le imprese inquadrate/inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia. A proposito, la Federazione chiede se la disciplina sulla congruità deve essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia , escludendo pertanto quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, devono correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale . In merito, il Ministero ritiene che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile abbiano sia l' obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa ; invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente un'attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione (fermo l'obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio).