Licenziamento del dirigente, sottile confine tra giustificatezza e illegittimità
- 16 Ottobre 2025
- Pubblicazioni
In materia di licenziamenti, i dirigenti soggiacciono a una disciplina meno garantista rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, non applicandosi agli stessi le tutele stabilite dalla legge nei confronti della generalità dei prestatori di lavoro subordinato. Anche la nozione di giustificatezza, che va verificata ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per i dirigenti licenziati, è differente sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo dal giustificato motivo e dalla giusta causa normalmente valutati con riferimento agli altri lavoratori subordinati. Secondo la Corte di cassazione (26609/2025 del 2 ottobre), nell’ambito del licenziamento del dirigente la giustificatezza trova il suo fondamento nel particolare legame di fiducia che, in ragione delle mansioni concretamente esercitate, lega la figura dirigenziale al datore di lavoro. Un legame di fiducia che è molto sensibile e che può essere compromesso anche solo dall’inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative del datore di lavoro o da una deviazione rispetto alle direttive generali da quest’ultimo impartite. Ciò considerato, i giudici di legittimità hanno quindi chiarito che, nel valutare se il licenziamento di un dirigente possa dirsi o meno giustificato, non serve verificare analiticamente la ricorrenza di specifiche condizioni, ma basta giudicare i fatti contestati in maniera globale. Ciò che è sufficiente è che il recesso, all’esito della predetta complessiva valutazione, non appaia come arbitrario ma sia stato intimato sulla base di circostanze in grado di ledere il legame di fiducia con il datore di lavoro e l’affidabilità del dirigente. Il confine tra recesso privo di giusta causa e recesso giustificato, quindi, è sottile, non essendo richieste, ai fini della legittimità del licenziamento, né la configurazione di quest’ultimo quale extrema ratio, né l’effettiva impossibilità di proseguire, neppure temporaneamente, il rapporto di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE