Contribuzione dimezzata per i lavoratori ultra 65enni anche se con pensione contributiva

Contribuzione dimezzata per i lavoratori ultra 65enni anche se con pensione contributiva

  • 14 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
La riduzione contributiva del 50% per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni spetta anche ai titolari di pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Lo ha precisato l’Inps con una comunicazione inviata a tutta le sedi il 13 ottobre 2025, con la quale si riserva di emanare un successivo messaggio con tutte le istruzioni amministrative. La riduzione è prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 il quale prevede che «per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà». A tal proposito, il ministero del Lavoro, interpellato in ordine alla corretta applicazione della norma, con nota 9191 del 12 settembre 2019, aveva evidenziato l’impossibilità di effettuare una lettura estensiva della stessa, finalizzata a riconoscere l’agevolazione contributiva anche ai titolari delle pensioni liquidate esclusivamente col sistema contributivo, in quanto sarebbe stato necessario un intervento legislativo per eliminare le incongruenze presenti nella sua formulazione. Ciò aveva dato luogo all’emanazione del messaggio 1167/2020, con il quale l’istituto di previdenza aveva dato indicazioni alle sedi periferiche per l’esclusione dal beneficio della riduzione del 50% dei contributi per i pensionati ultra 65enni se titolari di un trattamento pensionistico liquidato col sistema di calcolo contributivo. La questione, però, è stata oggetto di continui contenziosi instauratosi nei confronti dell’Inps da parte dei pensionati. Con la sentenza 3270/2025, la Corte di cassazione ha ritenuto che la riduzione sia da riconoscere agli assicurati rientranti nell’ambito di applicazione, indipendentemente dal sistema di calcolo del trattamento pensionistico. Di conseguenza, il ministero del Lavoro, prendendo atto della pronuncia giurisprudenziale, ha ritenuto di aderirvi, riconoscendo la spettanza del beneficio anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e autonomi agricoli indipendentemente dal sistema di calcolo della pensione. Ne deriva che, conclude l’Inps, per evitare di inflazionare il contenzioso giudiziario in corso con ulteriori spese di soccombenza, nelle more della adozione di un messaggio con le indicazioni amministrative di dettaglio per le sedi, viene autorizzato l’abbandono dei giudizi pendenti nei casi in cui il diniego del beneficio sia motivato esclusivamente dal sistema di calcolo retributivo o contributivo della pensione.

Fonte: SOLE24ORE