DURC, debiti accessori e scostamento non grave: nuovi chiarimenti

DURC, debiti accessori e scostamento non grave: nuovi chiarimenti

  • 14 Ottobre 2025
  • Pubblicazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione dell'Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito alcuni aspetti dell'art. 3 c. 3 del DM 30 gennaio 2015, che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e in particolare il concetto di "scostamento non grave". L'istanza, presentata dall'Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), chiedeva se fosse possibile considerare regolare la posizione contributiva, e quindi rilasciare il DURC, nel caso in cui il debito residuo fosse composto esclusivamente da accessori di legge (sanzioni e interessi), ipotizzando che l'omissione contributiva principale fosse già stata sanata. Il Ministero ha respinto tale interpretazione. "Scostamento non grave" e accessori di legge. Il citato art. 3 c. 3 del DM 30 gennaio 2015 definisce lo scostamento non grave in termini quantitativi, identificandolo con quello pari o inferiore a 150 euro. Il Ministero sottolinea che tale importo è comprensivo di eventuali accessori di legge. Per questo, il Ministero non accetta la tesi per cui un debito costituito da sole sanzioni civili non sarebbe originato da una "effettiva omissione contributiva" e pertanto consentirebbe il rilascio di un DURC regolare.
Per il Ministero, le sanzioni civili: 
costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono; 
hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire il danno causato all'ente previdenziale; 
trovano automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi; 
sorgono de iure alla scadenza del termine legale e i relativi crediti rimangono funzionalmente connessi all'omesso o ritardato pagamento dei contributi. 
L'art. 3 c. 3 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce espressamente in 150 euro l'importo massimo, comprensivo di contributi e accessori di legge, che non impedisce l'attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive. Questa soglia, spiega il Ministero, ha determinato la calibrazione della procedura adottata per il rilascio automatico tramite il "Durc On Line". È dunque necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, affinché sussista lo “scostamento non grave” ai fini della regolarità contributiva.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL